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Cellulari alla guida: salta l’emendamento

Cellulari alla guida: salta l’emendamento

| il 12, dic 2017

Dopo essere stato approvato pochi giorni fa dalla Commissione Trasporti della Camera, l’emendamento alla legge di Bilancio 2018 che riguardava l’articolo 173 del Codice della Strada è, infatti, ”saltato” nel passaggio alla Commissione Bilancio.

E’ rimandata a data da destinarsi l’annunciata stretta legislativa sull’uso dei cellulari alla guida. La modifica proposta prevedeva la sospensione immediata della patente e un minimo di 322 euro di multa per chi fosse stato pizzicato al volante con il telefonino in mano. Dopo essere stato approvato pochi giorni fa dalla Commissione Trasporti della Camera, l’emendamento alla legge di Bilancio 2018 che riguardava l’articolo 173 del Codice della Strada è, infatti, ”saltato” nel passaggio alla Commissione Bilancio. La norma dunque non sarà messa ai voti dell’aula parlamentare a causa dell’estraneità della materia. Saltato anche l’emendamento cosiddetto ”antiabbandono” che prevedeva l’obbligatorietà della presenza di allarmi nei seggiolini dei bimbi da montare in macchina: un provvedimento che avrebbe contribuito a limitare il pericoloso fenomeno della ”dimenticanza” dei bebè a bordo dei veicoli, imputabili spesso a situazioni di stress cui sono sottoposti i genitori-automobilisti. Nel dettaglio, l’articolo 173 del Codice della Strada prevede al comma secondo: ”È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore (…). È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani). La sanzione prevista oggi per il mancato rispetto di questa norma è una somma da euro 161 a euro 647, con riduzione a 112,70 in caso di pagamento entro i 5 giorni dalla notifica. E’, inoltre, prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente. Solo nel caso che lo stesso soggetto compia la stessa infrazione due volte nel corso di un biennio si applica la seconda volta ”la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi”.

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