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giovedì 21, Novembre 2024

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Cima

Consigli Utili

10 semplici regole per evitare rischi civili, fiscali e penali.

  1. Vendere il proprio veicolo significa, sotto il profilo normativo, sottoscrivere una “dichiarazione di vendita” con autenticazione  della  propria  firma.
  1. La “dichiarazione di vendita” è contenuta nel retro del “Certificato di proprietà (CdP)” e, al momento della sottoscrizione deve contenere in particolare una marca da bollo da 16,00 Euro e i dati del compratore, per cui non sottoscrivere mai in bianco e/o senza la marca da bollo (altrimenti se poi la marca non viene apposta si verrà sanzionati dall’Agenzia delle Entrate).
  1. La sottoscrizione su un documento diverso dal Certificato di Proprietà si giustifica solo se il CdP è stato smarrito/rubato o è deteriorato, ovvero se si possieda ancora il vecchio “foglio complementare” o si tratti di una accettazione di eredità (la quale postulerebbe una autenticazione Notarile), ma anche in questo caso il documento deve essere esaurientemente compilato, contenendo appunto la dichiarazione di aver venduto, i dati dell’acquirente, i dati del veicolo e il prezzo di cessione, per cui, anche in queste circostanze, non sottoscrivere mai in bianco.
  1. Sottoscrivere la dichiarazione di vendita a favore di chi in concreto acquisisce (e paga o sconta) il veicolo e non a favore di terzi indicati da quest’ultimo.
  1. Non consegnare la carta di circolazione del veicolo venduto senza aver sottoscritto la dichiarazione di vendita.
  1. Garantirsi, di apporre la sottoscrizione della vendita davanti a uno dei soggetti abilitati dalla legge ad autenticarla ed esclusivamente negli uffici di cui tali soggetti sono titolari o dipendenti.
  1. Pretendere una fotocopia della vendita sottoscritta completa della autentica della propria firma.
  1. L’autentica conferisce “data certa” alla cessione, ai fini dello scarico di ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, tributaria, assicurativa) concernente la proprietà, la detenzione e l’uso del veicolo, soprattutto per l’applicazione dell’articolo 386 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che prevede potersi dimostrare l’estraneità a una violazione di circolazione documentandola con appunto una copia dell’avvenuta vendita autenticata in data anteriore alla violazione medesima, conseguentemente: • in linea di principio per la vendita non sottoscrivere più di una volta e/o documenti diversi dal CdP, salvo quanto previsto al punto 3) • diffidare, una volta già sottoscritto nei modi indicati, dell’eventuale richiesta di ulteriori sottoscrizioni, qualunque sia il motivo, ancorchè la giustificazione sia lo smarrimento del documento da Voi firmato, pretendendo comunque spiegazioni scritte e, ove davvero occorresse un nuovo intervento di firma, controllare che non siano stati cambiati i dati del compratore.
  1. Sottoscrivere in condizioni diverse da quelle finora descritte (come, ad esempio, nell’autosalone anziché presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista pubblico/privato o presso un Ufficio Comunale) non è una agevolazione, benché la proponessero come tale, ma una violazione di legge, e rende la vendita, oltreché non regolare, non valida ai fini dello scarico delle responsabilità, nonché della menzionata efficacia ai sensi dell’articolo 386 del Regolamento di esecuzione del Codice Stradale, esponendo inoltre al rischio di un coinvolgimento penale concernente il reato di falso nella  formazione/definizione della dichiarazione di vendita.
  1. Trascorsi due mesi dalla sottoscrizione della dichiarazione di vendita (che va trascritta al PRA – Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi dell’art. 94 del Codice della strada, entro 60 giorni dall’autentica) verificare presso il PRA o tramite uno studio di consulenza automobilistica l’avvenuta regolare annotazione del passaggio di proprietà.

Si ricorda che oltre agli Uffici della Motorizzazione e del PRA, i soggetti abilitati all’autenticazione degli atti di compravendita dei veicoli sono:

  • Consulenti Automobilistici o loro dipendenti all’uopo delegati, presso i locali dell’agenzia abilitata quale Sportello Telematico dell’Automobilista con l’esposizione di apposito Logo
  • Funzionari Comunali presso gli Uffici del Comune e i notai presso il proprio studio


ATTENZIONE! Inoltre, pur riguardando quel che segue profili di carattere commerciale che precedono di norma le circostanze sopra evidenziate e che esulano dalla prestazione dello Studio di Consulenza Automobilistica, si ricorda come sia opportuno consegnare il  veicolo ceduto e sottoscrivere la dichiarazione di vendita solo dopo aver verificato la bontà dello strumento di pagamento dell’acquirente,  specialmente ove avvenga con assegno bancario, ma anche se con assegno circolare. In particolare può non essere opportuno definire la transazione quando le banche sono chiuse, soprattutto il venerdì pomeriggio. Non concludere infine il negozio con soggetto diverso dall’effettivo acquirente, anche se tale soggetto affermi di agire per conto dell’acquirente stesso, domandando, se del caso, allo Studio di Consulenza abilitato STA dove l’acquirente ha chiesto di recarsi per la firma, se l’incarico sia stato ad esso commissionato da costui o da un terzo.

Per maggiori informazioni visita www.unasca.it

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