RCA: anche senza copertura si può chiedere il risarcimento per sinistro stradale
ilTergicristallo.it | il 23, Lug 2015
Una sentenza stabilisce che, anche senza copertura assicurativa RCA, il danneggiato in un sinistro stradale può chiedere il risarcimento dei danni al responsabile.
Essere sprovvisti di copertura assicurativa per la propria auto non nega il diritto di chiedere il risarcimento dei danni da parte dell’altra assicurazione nel caso in cui l’incidente sia attribuibile all’altro conducente. Guidare un veicolo senza la copertura della polizza RCA non è infatti un reato perseguibile d’Ufficio, ma piuttosto una violazione del Codice della Strada. A precisarlo è il Giudice di Pace di Napoli Italo Bruno, con la sentenza n. 5553/15 del 13 luglio scorso. E la motivazione di questa decisione risiede nell’interpretazione degli articoli 1227 del Codice Civile e 193 del Codice della Strada, che a ben vedere “non prescrivono che il danneggiato da un sinistro stradale, il cui veicolo sia sprovvisto di copertura assicurativa per la RCA, non possa richiedere il risarcimento dei danni al responsabile civile e alla sua Compagnia di assicurazione”, come si può leggere nel testo della sentenza. L’unico risarcimento disciplinato dalla normativa contempla l’ipotesi in cui a danneggiare sia un veicolo senza polizza assicurativa: in quel caso la copertura del danno viene presa in carico dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Poiché in questo caso “la violazione commessa dall’attore di aver posto in circolazione la sua auto senza la prescritta copertura assicurativa non rappresenta un reato perseguibile d’Ufficio, trattandosi di violazione al Codice della Strada”, viene applicata una sanzione amministrativa dagli 848 ai 3.393 euro. È previsto, inoltre, il fermo amministrativo del veicolo.