Cambio gomme: dal 15 novembre obbligo degli penumatici invernali
unasca | il 06, Nov 2017
Dal 15 novembre su molte strade italiane scatta l’obbligo delle dotazioni invernali: pneumatici “M+S” oppure catene a bordo
L’inverno è ormai alle porte e con esso un passaggio fondamentale per qualunque automobilista: il cambio delle gomme, con la sostituzione del treno estivo con quello invernale per andare incontro alla stagione più fredda e alle conseguenti, particolari condizioni dell’asfalto. La direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede che l’ente proprietario della strada e/o il gestore, possano “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Il che significa bisogna montare sulla propria automobile pneumatici invernali (marchiati M+S) oppure, in alternativa, avere a bordo strumenti in grado di far fronte alle condizioni meteo invernali, come le catene o le “calze”. Il termine fissato dalla legge per passare dai pneumatici estivi a quelli invernali è il 15 novembre. L’obbligo resta in vigore fuori dai centri abitati sino al 15 aprile, ma su strade o tratti con particolari condizioni climatiche il periodo viene esteso. È il caso, per esempio, della Valle d’Aosta, dove l’ordinanza vige su tutto il territorio nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile. Anche i Comuni possono adottare gli stessi provvedimenti all’interno dei centri abitati secondo quanto previsto all’art. 7, comma 1) del Codice della Strada. Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono raccolte tutte le ordinanze di Province, Comuni, Anas e dei gestori delle autostrade. Il treno gomme invernali si differenzia da quello tradizionale per la mescola più morbida, in grado di garantire maggiore aderenza e una migliore frenata quando l’asfalto si raffredda e la temperatura scende sotto i 7 gradi: stando a quanto riporta Assogomma, gli pneumatici invernali garantiscono spazi di frenata inferiori del 15% rispetto a quelli estivi, e sulla neve, a 0 gradi, a 40 km/h si arriva a frenate più corte del 50%. In caso di inosservanza, la sanzione pecuniaria va da 85 a 338 euro (59,50 euro per pagamento entro 5 giorni). In caso di specifiche ordinanze in vigore su strade urbane, la sanzione scende da un minimo di 41 euro a un massimo di 169 euro (entro 5 giorni 28,70 euro). Stesso discorso vale sulla rete autostradale, dove le prescrizioni sono indicate con apposita cartellonistica e riguardano nella maggioranza dei casi i tratti appenninici e alpini.
È importante sottolineare che le gomme invernali non costituiscono un obbligo per il Codice della Strada, che consente di dotarsi di altri strumenti nel corso dell’inverno. Può trattarsi di catene da neve o delle ’’calze’’, più facili da trasportare e montare, che devono però essere omologate UNI 11313 oppure On V5117. Ci sono poi le cosiddette “catene a ragno”, differenti rispetto a quelle tradizionali perchè non hanno fissaggio all’interno della ruota.