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Cima

Da Unascabile tutte le regole sulla Circolazione

Da Unascabile tutte le regole sulla Circolazione

| il 01, Feb 2014

Quali sono le regole per la circolazione delle carrozzine elettriche? Possono andare in giro sui marciapiedi o devono andare su strada? In caso di incidente chi paga? E’ possibile assicurarsi come veicolo?

Sono alcuni dei quesiti che mi sono posto per sviscerare questo tema. Purtroppo in materia non c’è una normativa ad hoc. Ci sono comunque delle norme che è opportuno conoscere.

Codice della strada

La recente modifica al codice della strada (operata dalla legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di Sicurezza stradale”) ha sancito che le carrozzine elettriche non sono assimilabili a veicoli e quindi non sono soggette alle stesse norme sia per quanto riguarda la circolazione su strada sia per quanto riguarda la assicurazione.

La prima cosa da tenere in considerazione è che, secondo il Codice Strada, la carrozzina elettrica è una macchina per uso di invalidi; essa rientra tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore e quindi non rientra nella definizione di veicolo.

La carrozzina elettrica è una macchina per uso di invalidi; essa rientra tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore e quindi non rientra nella definizione di veicolo

Nel nostro caso specifico la dichiarazione del costruttore deve attestare:

• che il mezzo è stato concepito per persone con difficoltà di deambulazione e per persone con incapacità di deambulazione

• che le persone siano, fisicamente e mentalmente, in grado di guidare un veicolo elettrico

• che lo stesso è stato prodotto in conformità alle norme europee (es. EN 12 184).

Meglio se il veicolo è stato sottoposto, con successo, a verifiche relative alla sua sicurezza secondo norme tedesche e internazionali.

Deve essere iscritto al Repertorio secondo quanto previsto da decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007 “Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successiva Ordinanza del 23 dicembre 2008” e la dichiarazione secondo cui il prodotto ha una sua iscrizione in qualità di DM (Dispositivo Medico), su una tabella riepilogativa riportante Tipologia, Marca, Modello e Numero di iscrizione al Repertorio.

Abbiamo visto che il Codice della Strada definisce le carrozzine elettriche e gli scooter per disabili non veicoli, ne deriva che a questi è consentito di circolare nelle zone riservate ai pedoni. L’art. 190 del Codice della Strada regolamenta il comportamento dei pedoni. Resta da chiarire quali sono i limiti richiamati dall’art. 46. il punto 7 dell’art. 190 rimanda al regolamento di attuazione del Codice della strada per quanto attiene ai limiti. Appare evidente che questi limiti, tra l’altro per me difficili da comprendere, sono molto restrittivi; nessuna carrozzina elettrica pesa meno 40 kg; le batterie da sole pesano di più. Per i limiti dimensionali c’è confusione, quella trasversale quanto è: 40, 50, 70 o 80 centimetri?

Assicurazione

Non mi risulta che le compagnie delle assicurazione stipulino assicurazioni per le carrozzine; purtroppo esse circolano sulle strade e dove ci sono altre persone e mezzi possono essere causa di qualcosa (speriamo mai) di inconveniente. Tuttavia una via di uscita esiste e consiste nell’assicurazione della casa dove nell’apposito capitolo “R.C, della famiglia” bisogna far riportare (dovrebbero farlo direttamente) ,tra l’altro, … uso di carrozzine elettriche per invalidi. Naturalmente la persona invalida deve far parte del nucleo familiare per essere operante.

Assicurazione della casa: nell’apposito capitolo “R.C, della famiglia” bisogna far riportare (dovrebbero farlo direttamente),tra l’altro, … uso di carrozzine elettriche per invalidi

Un passo avanti è stato fatto e ciò è positivo. Restano molte perplessità, tra esse:

» dimensioni, peso e velocità delle carrozzine. Il regolamento dovrebbe essere meno farraginoso e esprimere con chiarezza questi limiti. Mentre per l’altezza, la larghezza e la lunghezza sicuramente si riesce a rispettare i limiti imposti, non si riesce sicuramente a rispettare il peso:infatti la sola batteria supera tale limite di 40 kg, allora tutto ciò che è riportato negli articoli del codice della strada e del relativo regolamento non serve a niente in quanto la carrozzina elettrica rientra nei veicoli;

» le regole, quelle relative ai pedoni, sono espresse in maniera abbastanza chiara, tuttavia penso che sia molto difficile che una persona con disabilità le capisca appieno, soprattutto quelle relative alla circolazione sulle strade extraurbane sia con doppio senso di circolazione, sia con un solo senso di circolazione;

» la possibilità di circolare sui marciapiedi, controviali, ecc. è sempre legata all’educazione degli altri cittadini (occupazioni abusive di vario tipo) e a come sono costruiti (larghezza, possibilità di accesso e uscita, pendenza trasversale, passi carrai ecc.).

Personalmente ho insegnato a mia figlia il rispetto delle regole; spero che gli altri lo facciano: è l’unica possibilità che abbiamo perché i nostri ragazzi con difficoltà di deambulazione possano esercitare il loro diritto di vivere il loro e gli altri paesi. Un aiuto sicuramente può essere dato dalle forze dell’ordine che possono aiutare a fare tenere liberi i “luoghi” dove devono passare i pedoni, sperando che non multino, com’è previsto, i disabili in carrozzina.

Francesco De Caro

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