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Mamma condannata per l’omicidio colposo del figlio

Mamma condannata per l’omicidio colposo del figlio

| il 09, dic 2014

In automatico è scattata l’accusa di omicidio colposo per la madre che non aveva posizionato il piccolino nell’apposito seggiolino.

Con la sentenza n. 49735 del 28 novembre 2014, la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una madre che si era vista condannare per omicidio colposo in seguito alla morte del proprio figlioletto di 8 mesi, a causa di un incidente stradale. L’incidente era stato causato dal padre del bimbo, che aveva perso il controllo del mezzo mentre guidava in stato di ebbrezza. Ma la madre, al momento dell’urto, lo stava tenendo in braccio, senza nemmeno indossare la cintura.

A nulla sono servite le “spiegazioni” della madre, che ha provato a giustificarsi nel ricorso, ritenendo di non potersi assumere la colpa dell’incidente e sostenendo di aver preso in braccio il piccolo perché piangeva un attimo prima dell’urto. Se il bambino fosse stato posto nel seggiolino, l’incidente non avrebbe provocato la tragica conseguenza, quindi la difesa della madre non può essere accolta in nessun caso. Mamma e papà avevano passato una serata allegra in qualche locale dei navigli di Milano, e stavano rientrando a casa. Il papà si era messo alla guida, un amico al posto del passeggero anteriore, mamma e piccolino sul sedile posteriore. A un certo punto il papà perdeva il controllo del veicolo e andava a sbattere contro lo spartitraffico.

Un incidente banale. Il bimbo, sbalzato dalle braccia della madre sbatteva la testa nell’abitacolo e riportava una lesione cranica che tre giorni dopo ne avrebbe causato la morte. I controlli alcolemici avevano evidenziato un elevato tasso di alcol nel sangue del padre della piccola vittima, ma in automatico è scattata l’accusa di omicidio colposo anche per la madre, che non aveva posizionato il piccolino nell’apposito seggiolino, né aveva indossato lei stessa le cinture di sicurezza, peraltro riverse nel vano del baule posteriore, quindi evidentemente abitualmente non utilizzate.

 Vari sono stati gli argomenti portati all’attenzione della Corte da parte dei difensori della sciagurata mamma. Alcuni strettamente giuridici, quale l’indebita “estensione” di profili di colpa del padre-conducente, che guidando ubriaco ha provocato l’incidente, altri sull’orlo dell’appello al senso comune: la mamma non poteva rifiutarsi di salire in macchina per tornare a casa, il bambino era scoppiato a piangere e voleva stare in braccio, l’incidente era imprevedibile. La Corte, dopo aver precisato che le osservazioni contenute nel ricorso mirano per lo più (come spesso accade) a una riconsiderazione del merito della vicenda, che in Corte di Cassazione non può essere fatta, si è pronunciata comunque sulle argomentazioni proposte dalla ricorrente, definendole “manifestamente infondate”.

La madre che aveva consentito che sull’auto guidata dal coniuge in stato di ebbrezza viaggiasse il figlio, senza assicurarlo nel seggiolino e senza nemmeno lei indossare le cinture di sicurezza, ha evidentemente commesso una “grave violazione degli obblighi di custodia, diligente e prudente“, sul piano causale “direttamente rilevante nella determinazione dell’evento“.

 

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