Diabete e malattie cardiovascolari, novità nel rilascio patenti
ilTergicristallo.it | il 21, Mar 2018
In seguito alla direttiva 2016/1106 della commissione del 7 luglio 2016, che ha modificato l’ Allegato III, anche il nostro Ministero ha dovuto recepire i cambiamenti pubblicando il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2018. Grazie ai progressi della medicina, si consente ora anche a chi soffre di questi tipi di malattie, di ottenere o di rinnovare la patente di guida, a patto di sottoporsi a regolari controlli e valutazioni mediche.
Il Decreto ministeriale è formato da un solo articolo, che recepisce in Italia la Direttiva 2016/1106, e da due allegati, che illustrano i nuovi requisiti psicofisici che limitano o impediscono il conseguimento o il rinnovo della pente di guida. Il primo allegato modifica i requisiti relativi alle malattie cardiovascolari, che “possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un pericolo per la sicurezza stradale. Tali malattie costituiscono un motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti alla guida”, afferma il testo. I medici possono quindi limitare la validità della patente – o addirittura non concederla – se rilevano alcune situazioni, come per esempio bradiaritmie, tachiaritmie, angina, pacemaker permanenti, defibrillatori, sincope, sindrome coronaica acuta, angiplastica coronaica, bypass aorto-coronaico, stenosi carotidea severa, ictus, insufficienza cardiaca, trapianto di cuore, dispositivo di assistenza cardiaca, chirurgia delle valvole cardiache, ipertensione maligna.
Il secondo allegato afferma che “la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che non abbia un’adeguata consapevolezza dei rischi connessi all’ipoglicemia. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata prima dei tre mesi successivi all’ultimo episodio. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico diabetologo, appartenente ad una struttura pubblica, e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia”.
(trasporto europa.it)