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Cima

Guida in stato di ebbrezza e illecito lieve: una nuova sentenza crea il paradosso

Guida in stato di ebbrezza e illecito lieve: una nuova sentenza crea il paradosso

| il 22, Set 2015

La IV sezione si è pronunciata, nello specifico, sull’episodio di un romano sorpreso al volante con un tasso di poco superiore allo 0,8 g/l che non aveva commesso infrazioni, rimanendo nei limiti di velocità, senza avere quindi rappresentato un concreto pericolo per sé o per gli altri

Il 31 luglio scorso i giudici della Suprema Corte hanno  stabilito che la «tenuità del reato», in alcuni casi, sia applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza. Se, infatti, un automobilista supera il tasso alcolemico degli 0,8 grammi per litro, dovendo essere giudicato penalmente, può essere graziato; mentre se si trova nel limbo tra gli 0,5 e gli 0,8 g/l, dalle sanzioni amministrative no. La IV sezione si è pronunciata, nello specifico, sull’episodio di un romano sorpreso al volante con un tasso di poco superiore allo 0,8 g/l e che non aveva commesso infrazioni, rimanendo nei limiti di velocità, senza avere quindi rappresentato un concreto pericolo per sé o per gli altri. Un guidatore che avesse un tasso alcolemico tra gli 0,5 g/l e gli 0,8, non ha, al contrario, sconti: multa fino a 500 euro,  confisca del veicolo e tre mesi di ritiro della patente. Questo cavillo della «tenuità del fatto» ha indubbiamente bisogno di correttivi per evitare che finisca per punire più severamente chi si è comportato meglio.

La Cassazione ha definito «fatto tenue» tutti quei reati per i quali è prevista la reclusione fino a 5 anni, oppure la pena pecuniaria. Oltre alla guida in stato d’ebbrezza, tra gli 0,8 g/l e gli 1,5, dovrebbe quindi rientrare anche la guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Come riportato dal quotidiano Libero, si tratta di un’ipotesi che farebbe rabbrividire chi da sempre si batte contro le stragi del sabato sera. Il timore, infatti, è che tutti questi anni di campagne contro chi si mette al volante alterato, siano spazzati da questo paradosso normativo che potrebbe spingere chi ha già bevuto un bicchiere a berne altri due prima di mettersi alla guida. In sede di esame parlamentare si erano posti dei paletti sull’esercizio del principio di «tenuità del fatto», per evitare che fosse graziato anche chi commetteva atti di particolare violenza o gravità punibili secondo la nostra giurisprudenza con pene entro i cinque anni. In fase di stesura del decreto si era però preferito non escludere alcun tipo di reato, il che ammette il ricorso alla tenuità del fatto anche per delitti al pari di violenza privata, stalking, minaccia, violenza, truffa o appropriazione indebita. E guida in stato di ebbrezza.

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