Patenti speciali: la Cassazione chiarisce sulla copertura assicurativa
unasca | il 30, Mag 2016
Per i Giudici della Cassazione è illogico equiparare «l’omesso adattamento tecnico della vettura alla mancata abilitazione alla guida del conducente. La guida di un veicolo diverso da quello adattato alla specifica mutilazione o minorazione del conducente» non è inquadrabile come «guida senza patente», bensì è valutabile come violazione minore, ad esempio «guida senza lenti».
Guidare con patente speciale un veicolo non adattato non è equiparabile alla guida senza patente, e l’azienda proprietaria del veicolo non è responsabile per la rivalsa esercitata dalla compagnia assicurativa.
L’essersi posto alla guida di un veicolo non adattato alla situazione fisica di portatore di protesi al braccio, non può in alcun modo ritenersi equiparabile a quella di chi si metta alla guida senta la patente; l’abilitazione alla guida è una valutazione astratta di idoneità che attesta l’esistenza dei requisiti fisici e psichici, ma nulla ha a che vedere con il concreto comportamento del conducente.
Il caso.
Lui, munito di “patente speciale”, si mette alla guida di una vettura priva dei necessari “adattamenti” alle sue condizioni fisiche. Ciò, però, non consente alla compagnia assicurativa di chiamarsi fuori in occasione dell’incidente provocato dall’uomo.
Non regge, difatti, l’ipotesi avanzata dalla società, cioè che la condotta dell’automobilista sia catalogabile come “guida senza patente”. Pur a fronte della menomazione fisica del conducente e dell’utilizzo di una vettura non adattata alle sue condizioni, per la Corte di Cassazione non si può parlare di violazione così grave da far venir meno la garanzia prevista dal contratto di assicurazione. Così si legge nell’ordinanza n. 6403 del 1° aprile 2016.
A novembre 2003 l’incidente, provocato dal conducente. Notevoli le lesioni fisiche riportate dalle «terze persone trasportate»: difatti, la compagnia assicurativa dell’uomo è costretta a sborsare oltre 900milioni di vecchie lire come «risarcimento».
Secondo la società, però, non era operativa la «garanzia assicurativa». Ciò a causa della condotta azzardata del conducente, che, pur «portatore di protesi al braccio destro e titolare di ‘patente speciale’», aveva guidato «una vettura priva» dei necessari «adattamenti».
Tale ragionamento viene ritenuto corretto dai giudici del Tribunale: consequenziale la condanna del conducente a versare quasi 450mila euro alla compagnia assicurativa.
Di avviso completamente opposto, però, i giudici d’appello: niente «rivalsa» per la società e niente esborso economico a carico dell’automobilista.
E ora, nonostante le obiezioni mosse dalla compagnia assicurativa, la vittoria dell’uomo è definitiva. Svanisce definitivamente, per lui, lo spettro di rimborsare la società.
Per i Giudici della Cassazione, difatti, è illogico equiparare «l’omesso adattamento tecnico della vettura alla mancata abilitazione alla guida del conducente». Ciò perché «la guida di un veicolo diverso da quello adattato alla specifica mutilazione o minorazione del conducente» non è inquadrabile come «guida senza patente», bensì è valutabile come violazione minore, ad esempio «guida senza lenti». Di conseguenza, viene meno la «condizione ostativa alla copertura assicurativa» prevista nel contratto firmato dall’automobilista.