Precisazioni sui corsi di qualificazione e formazione periodica per conducenti professionali
ilTergicristallo.it | il 31, Ago 2016
La Motorizzazione fa chiarezza sulle conversioni delle patenti CQC, sulla superficie delle aule dei corsi e sulla presenza del responsabile di corso durante le ispezioni.
La Direzione Generale della Motorizzazione ha emanato una circolare (prot. 15909 del 13 luglio 2016), a seguito delle numerose segnalazione pervenute dal territorio, per far chiarezza sulla circolare prot. 7787 del 3 aprile 2014, che interpretava le norme in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica del conducente indicate nella direttiva 2003/59/CE. Nello specifico, la circolare tratta 4 ambiti: la conversione della carta di qualificazione del conducente conseguita in un altro Stato membro, la superficie dell’aula nella quale si svolgono i corsi, le presenze del responsabile del corso durante le ispezioni di verifica della regolarità e il rilascio delle patenti CQC per il trasporto di merci, considerando la vicina data di scadenza del 9 settembre 2016.
Per il primo punto, visto il rilevante numero di richieste di conversione delle patenti CQC presentate agli Uffici Motorizzazione Civile, la circolare prevede disposizioni per i due seguenti casi:
a) Il conducente che stanzi la propria residenza in Italia e che sia titolare di patente di guida italiana e di qualificazione CQC estera in corso di validità, potrà richiedere la CQC italiana. Nel caso in cui la patente di guida italiana fosse scaduta, occorrerà procedere prima al rinnovo di validità di questa e poi presentare istanza di rilascio della CQC.
b) Il conducente che stanzi la propria residenza in Italia ed è in possesso di una patente di guida estera e di qualificazione CQC estera in corso di validità, dovrà prima richiedere la conversione della patente di guida rilasciata in altro Stato e successivamente chiedere il rilascio della CQC.
Per quanto riguarda la superficie dell’aula ove si svolgono i corsi di qualificazione e formazione periodica, l’art. 5 del decreto del MIT del 20 settembre 2013 già fissava la superficie a una misura non inferiore ai 25 mq, con proporzioni tra superficie e posti a sedere conformi ai regolamenti locali. La recente circolare specifica che, per le aule ubicate in Comuni che non contemplano una disciplina di dettaglio sull’argomento, per ogni allievo debba essere disponibile uno spazio di 1,5 mq.
La circolare inoltre ricorda l’abrogazione dell’obbligo di presenza del responsabile del corso durante l’ispezione. I funzionari incaricati dell’ispezione procederanno alla verifica e alla redazione del verbale, segnalando eventuali contestazioni al responsabile del corso se presente.
Infine, considerando l’avvicinarsi della data di scadenza di molte qualificazioni CQC e di conseguenza il notevole afflusso di richieste di rinnovo, la Direzione Generale della Motorizzazione invita gli Uffici a privilegiare “le procedure connesse al rilascio delle patenti CQC in parola”.