Revisione della patente? Può scattare anche senza violazione del Codice della Strada
unasca | il 25, Mag 2017
Lo dice l’articolo 128 del Codice della Strada e ora lo ribadiscono due sentenze: possono essere sottoposti a visita medica i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, a prescindere dalla gravità di un eventuale incidente provocato.
Due recenti sentenze di diversi tribunali Tar Toscana e Tar Campania hanno confermato che basta sia presente nelle forze dell’ordine preposte ai controlli su strada un ragionevole dubbio sulle capacità del guidatore per dare il via all’istruzione della pratica di revisione della patente, anche in assenza di violazioni ed infrazioni esplicitamente riscontrate al Codice della strada. Se viene messa in dubbio l’idoneità psicofisica o tecnica del conducente alla guida del veicolo, dicono i giudici, è lecito che scatti la revisione della patente di guida. I due provvedimenti hanno respinto infatti le istanze avanzate dai legali di due automobilisti coinvolti in sinistri senza che fossero responsabili degli stessi, e per i quali era scattata la revisione della patente in base all’ex art. 128 del Codice della Strada. Dunque chiunque di noi si metta alla guida di un veicolo a motore deve sapere che può essere soggetto a revisione della propria patente, indipendentemente da una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali e civili.