Rinnovo della patente con anni di ritardo?Non c’è l’obbligo dell’esame
unasca | il 17, Feb 2017
La sottolinea il Tar Toscana con la sentenza 20 dicembre 2016 numero 1801, che “ridimensiona” la prassi della Motorizzazione secondo cui un rinnovo chiesto con più di tre anni di ritardo è possibile solo sottoponendosi ai test di revisione patente, ritenendo ragionevole una verifica del possesso dei requisiti per la guida.
Anche chi non effettua il rinnovo della patente alla scadenza e lo chiede solo a distanza di anni può ottenerlo senza dover rifare gli esami. La sottolinea il Tar Toscana con la sentenza 20 dicembre 2016 numero 1801, che “ridimensiona” la prassi della Motorizzazione secondo cui un rinnovo chiesto con più di tre anni di ritardo è possibile solo sottoponendosi ai test di revisione patente, ritenendo ragionevole una verifica del possesso dei requisiti per la guida. La vicenda su cui hanno deciso i giudici riguarda un conducente che aveva atteso più di otto anni. Così la Motorizzazione aveva disposto la revisione. Ne è sorto un contenzioso che ha visto vittorioso il conducente perché il ritardo non è stato ritenuto un ragione sufficiente per far sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità. Per il Tar, occorre intanto che la Motorizzazione informi l’interessato dell’apertura del procedimento di revisione; inoltre vanno effettuate valutazioni caso per caso, come richiesto dalla circolare ministero Infrastrutture 26 gennaio 2009, prot. 7053, tenendo conto degli argomenti fatti presente dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma. In sede di contraddittorio, infine, il richiedente può dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente, dimostrazione che potrà essere fornita anche con dichiarazioni di terzi (sostitutiva di atto di notorietà) o con ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.
Non bastano quindi otto anni di ritardo per esigere in via automatica la revisione: al più, l’amministrazione può comunicare di avere dubbi sull’idoneità alla guida, dubbi che peraltro ammettono prova contraria. In termini generali, per disporre la revisione non si può infatti dedurre l’inidoneità alla guida dall’esistenza di un determinato fatto (quale il tempo trascorso dalla scadenza della patente), ma occorre anche chiarire la sua rilevanza sulla capacità di conduzione dei veicoli e la sua attitudine a far sorgere dubbi sull’idoneità alla guida.
Già il Consiglio di Stato, con sentenza 25 maggio 2010 n. 3276, aveva ritenuto che i dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti, o dell’idoneità tecnica, devono essere ancorati a fatti determinati, alla loro dinamica e al tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze (illecite) dei fatti presi in esame. In particolare, i giudici hanno ritenuto che non basta una segnalazione per uso di sostanze stupefacenti, ma occorre che l’interessato sia qualificato come assuntore abituale. Altre volte, invece, il tempo trascorso è stato ritenuto rilevante dal Consiglio di Stato (parere Prima sezione, 2 marzo 2016, n. 596), ma perché dopo la scadenza della patente si erano verificati anche significativi episodi (guida in stato di ebbrezza) che complessivamente facevano dubitare dell’idoneità. In sintesi, tre anni di ritardo si possono sempre considerare tollerabili (come emerge dalla circolare 7053), ma ciò non implica automaticamente che periodi più lunghi, debbano condurre a disporre la revisione della patente.