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Cima

Superyacht, le semplificazioni della riforma

Superyacht, le semplificazioni della riforma

| il 05, Nov 2018

L’articolo 15 ter del Codice della nautica da diporto, introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 229/2017, riguarda le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche note come superyacht. Sono navi di lunghezza superiore a 24 metri, oggi, grazie alla riforma del Codice, senza alcun limite di stazza. Possono essere abilitate alla navigazione internazionale (navigazione tra porti di Stati diversi in qualsiasi tratto di mare e a qualsiasi distanza dalla costa) oppure alla navigazione internazionale a corto raggio (entro 60 miglia da porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare oppure, previa autorizzazione del Ministero, entro 90 miglia da un porto su rotte sicure).

In definitiva, si tratta di mini-navi da crociera in navigazione internazionale, che si distinguono dalle navi passeggeri per il fatto che non possono trasportare più di dodici passeggeri, escluso l’equipaggio. Non sono iscritte nei RID o nei RND, bensì nel registro internazionale istituito con la legge n. 30/1998 e possono conseguentemente beneficiare di importanti sgravi fiscali e contributivi. Le garanzie di sicurezza richieste a tale tipo di nave sono ovviamente maggiori rispetto alle comuni navi da diporto adibite al noleggio: è imposto un certificato di classe; un regolamento di sicurezza specifico, che è stato approvato con decreto ministeriale 4/4/2005, n. 95; un certificato di sicurezza per navi adibite esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (rilasciato al termine della visita iniziale e rinnovato ogni anno), oltre ai certificati previsti dalle convenzioni internazionali loro applicabili; infine è necessario un equipaggio minimo di tre persone.

Al momento dell’istituzione della descritta categoria di navi, il regime amministrativo applicabile, la loro destinazione d’uso e il regolamento di sicurezza ad hoc inducevano a inquadrarle tra le navi commerciali tout court, soprattutto in considerazione del fatto che il Codice della nautica da diporto non le contemplava. Ma la novella legislativa dell’articolo 1 del Codice della nautica da diporto – introdotta con il decreto legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011 – e ancor di più il decreto legislativo n. 229/2017, che le contempla in varie norme, hanno dissolto ogni dubbio, estendendo l’ambito di applicazione dello stesso Codice della nautica alla navigazione esercitata a scopi commerciali mediante le navi in parola, ferma restando la disciplina specifica dettata per esse dall’articolo 3 della legge n. 172/2003.

Per questi motivi, possiamo affermare che le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche rientrano nell’ambito della navigazione da diporto, distinte dalle unità da diporto propriamente dette per la disciplina speciale che le caratterizza. Già all’indomani della novella legislativa del 2011, la Direzione generale per il trasporto marittimo era intervenuta con circolare n. 16025 in data 3/10/2012, semplificando la documentazione di bordo per tali navi: licenza di navigazione per navi da diporto (con aggiunta della dicitura bilingue Yacht for commercial use), in luogo dell’atto di nazionalità originariamente previsto, e ruolino di equipaggio in luogo del più complesso ruolo equipaggio previsto dal Codice della navigazione.

Quindi, la riforma del Codice della nautica (D.Lgs. n. 229/2017) non ha fatto altro che confermare queste semplificazioni (art. 15 ter del codice), aggiungendo la sostituzione dei molteplici libri di bordo che esse devono possedere (alla pari delle navi mercantili maggiori), con un libro unico di bordo, che sarà però attuato solo in futuro con la revisione del regolamento di attuazione. Inoltre, il novellato articolo 59 del codice della nautica le contempla espressamente a proposito delle formalità di arrivo e partenza delle navi, esentandole dalle stesse alla pari delle unità da diporto. Pertanto, l’evoluzione della natura giuridica di queste navi conduce sempre più in direzione della diportistica commerciale.

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