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sabato 23, Novembre 2024

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Cima

Tar del Lazio: accolto il ricorso di Unasca. Illegittima la circolare Aci sulle istruzioni per il CDPD

Tar del Lazio: accolto il ricorso di Unasca. Illegittima la circolare Aci sulle istruzioni per il CDPD

| il 19, Mag 2016

Annullate dalla circolare 005/0007641/15 del 28 settembre 2015 le parti in cui veniva sostituito il rilascio del Certificato di Proprietà del veicolo con la Attestazione di presentazione formalità senza la possibilità di ottenere il Certificato in formato cartaceo neppure su richiesta della parte.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto da Unasca, l’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, per l’annullamento della circolare del 28 settembre 2015 con cui l’Automobile Club Italia dettava istruzioni di servizio per l’introduzione del CDPD, il certificato di proprietà digitale, per il cosiddetto progetto Semplific@uto. Unasca aveva sollevato la questione principalmente per due motivi: per il fatto che l’ACI, nel dettare istruzioni a seguito della introduzione del Certificato di Proprietà digitale tentasse in realtà, secondo Unasca, di “modificare la disciplina sostanziale e la consegna cartacea del certificato, invocando impropriamente l’applicazione del Codice dell’Amministrazione digitale, che però non conferisce a tale organismo alcun potere di effettuare la riforma oggetto della circolare”, e per il fatto che, secondo Unasca, attraverso il progetto Semplific@uto Aci in sostanza tentasse di “precostituire il proprio ruolo prima che la riforma ne svuoti le funzioni trasferendole al Ministero”. La sentenza del Tar ha accolto il ricorso, condannando l’ACI al pagamento di 8.000 euro per le spese di giudizio e gli onorari, e quindi anche annullato la circolare 005/0007641/15 del 28 settembre 2015 nelle parti in cui la circolare impugnata sostituiva il rilascio del Certificato di Proprietà del veicolo con la Attestazione di presentazione formalità, senza possibilità di ottenere il Certificato in formato cartaceo, neppure su richiesta della parte. In riferimento alle istruzioni della circolare sul pdf di ricevuta per le procedure dello Sportello Telematico dell’Automobilista, si legge nella sentenza: “Come sollevato dai ricorrenti la parte ora riportata delle istruzioni è proprio incongruente con il quadro normativo nel corpo del primo motivo riportato cioè con l’art. 10 del D.M. 514/1992 e con gli articoli 93 e 94 del Codice della Strada che tutti prevedono il rilascio del Certificato di proprietà al momento della prima iscrizione o di ogni altra successiva formalità riguardante il veicolo. Né come sostenuto dall’Aci, anche con la memoria per l’udienza odierna, la circostanza che la circolare in realtà vada inquadrata nell’ambito delle iniziative legate al Progetto di semplificazione amministrativa del Pubblico Registro Automobilistico comportante la dematerializzazione/digitalizzazione della documentazione necessaria alla presentazione delle istanze al PRA può validamente giustificare le due disposizioni sopra richiamate recate dalla Circolare in esame. […] Anzi l’art. 43 del Codice dell’amministrazione digitale prescrive l’esatto contrario e cioè che i documenti informatici ‘possono essere archiviati anche con modalità cartacee’”.

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