Partono le sanzioni per i dispositivi di allarme antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni!
unasca | il 02, Mar 2020
Dal 6 marzo 2020 si applicheranno le sanzioni sul mancato utilizzo di apposito dispositivo di allarme, volto a prevenire l’abbandono del bambino (di cui all’art. 172 CDS).
Dispositivo già obbligatorio
● per i conducenti di autovetture o autocarri (categorie M1, N1, N2 e N3),
● immatricolati in Italia,
● o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia,
● quando trasportano un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta.
Ricordiamo che, le specifiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo sono state diramate con Decreto Ministeriale 2.10.2019 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – GU n. 249 del 23.10.2019) posticipando così la decorrenza della norma
(fissata per l’1.7.2019) a partire dal 7.11.2019.
Tuttavia, al “fine di consentire una corretta informazione dell’utenza e l’attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto” attuativo in materia di dispositivi
antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni, le sanzioni per la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada si applicano
a decorrere dal 6 marzo 2020: chiunque non fa uso del suddetto dispositivo di allarme,
– è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00
l’importo della sanzione, poiché la norma è stata introdotta dalla legge n. 117/2018, non ha subito l’incremento biennale di cui DI 27.12.2018,
– della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui all’art.172 comma 10 (CDS) per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi!