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Cima

Autoscuole e Scuole nautiche, cosa dispone il DPCM Coronavirus

Autoscuole e Scuole nautiche, cosa dispone il DPCM Coronavirus

| il 12, Mar 2020

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo dispone che siano sospese tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio comprese quelle site nella piccola e grande distribuzione, con l’esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

A livello giuridico, l’attività di Autoscuola e di Scuola nautica e Centro revisioni, per quanto attiene ai servizi amministrativi da prestare all’utenza, rientrano nelle attività di fornitura servizi alla persona e alle imprese e pertanto sono assimilabili, a livello funzionale, alle attività elencate al punto 4 dell’art. 1 del citato DPCM che recita: “Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari e assicurativi”.

Molti Associati chiedono se possono continuare a svolgere l’attività di servizio al pubblico di consegna patenti, duplicati e altro ancora.

Il parere della Segreteria nazionale è che questa attività non è vietata dal DPCM. Ma nel caso si decida di continuare l’attività, si raccomanda di attenersi strettamente alle istruzioni impartite nei vari provvedimenti normativi: a partire dalla protezione personale di dipendenti e titolari e utenza, secondo le prescrizioni sanitarie contenute nel DPCM stesso, sino al divieto di assembramenti e aggregazioni di persone.

Al momento, quindi, non sono sospese le sessioni delle visite mediche per le patenti di guida, fatta salva la volontà individuale del personale medico sanitario con funzioni di medicina legale di espletare tali funzioni.
Nello specifico, il nuovo DPCM non abroga nessun altro DPCM, o parti di essi, e di conseguenza restano sospesi tutti i corsi (sia professionali che non) tenuti dalle scuole guida e dalle scuole nautiche fino al 3 aprile prossimo.

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