Proroghe abilitazioni alla guida: Motorizzazione accoglie i suggerimenti Unasca
unasca | il 01, Mag 2020
Prorogati per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione di stato di emergenza nazionale i documenti in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020. È la novità compresa nella Circolare 12058 firmata giovedì 30 aprile dal neo Direttore generale della Motorizzazione Civile Alessandro Calchetti. Il 31 gennaio scorso il Governo ha deliberato lo stato di emergenza per una durata di sei mesi (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 20A00737). Si sposta così il termine di validità che precedentemente era fissato al 15 giugno. Con questa nuova circolare della Motorizzazione, invece, vengono accolti alcuni suggerimenti che Unasca ha sottoposto nelle ultime settimane: dai fogli rosa in scadenza alla prenotazione per gli esami per la CQC.
Distinti il valore di documento di riconoscimento di identità delle patenti in scadenza dal 31 gennaio 2020, che sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020, e i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali che sono prorogati fino al 30 giugno 2020; ecco nel dettaglio le proroghe sino ai 90 giorni successivi al termine dello stato di emergenza nazionale:
CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020;
Certificati di abilitazione professionale in scadenza nel medesimo periodo;
Attestati rilasciati ai conducenti muniti di patente CE che, compiuti i 65 anni, possono condurre autotreni, ed autoarticolati per il trasporto merci la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
Attestati rilasciati ai conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE, che abbiamo compiuti i 60 anni dopo il 31 gennaio, e possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
Certificati medici rilasciati dai sanitari per il conseguimento della patente di guida;
Attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE.
Inoltre, sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
Conservano la validità per lo stesso periodo di 90 giorni anche le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada;
Inoltre, ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
Così come non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida.