Codice della nautica: si salpa per la revisione
Aniello Raiola | il 31, Gen 2014
A distanza di otto anni il Codice della nautica necessita di una revisione e un confronto maggiore con la realtà di oggi
Il Codice della Nautica da diporto, emanato nel 2005, ha costituito un reale passo in avanti per il settore, venendo a realizzare il tanto atteso testo unico in materia di navigazione da diporto.
Ricordo che la funzione del Codice era duplice: da un lato, doveva raccogliere e coordinare le numerose e frammentarie disposizioni stratificatesi nel corso degli anni nella materia, in modo da facilitarne il reperimento e la consultazione da parte degli operatori e degli utenti; dall’altro, doveva esprimere un marcato tasso di innovatività per snellire le procedure, ridurre i tempi sovrabbondanti ed elidere fasi e organi superflui.
A distanza di otto anni il Codice necessita di una revisione, essendo mutato il contesto socio-economico ed avendo rivelato, nel confronto con la realtà, alcune lacune che vanno colmate. Il 19 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha licenziato il disegno di legge delega al Governo per la sua revisione. La delega ha durata di due anni e dovrà concentrarsi sulle seguenti materie:
– regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto;
– attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa;
– revisione della disciplina sanzionatoria.
Il Governo è chiamato a coordinare ed armonizzare la normativa del comparto, ricercando in particolare ulteriori soluzioni di snellimento delle procedure amministrative nel campo delle immatricolazioni e semplificando gli adempimenti relativi alla navigazione da diporto commerciale (locazione, noleggio, diving, scuola nautica e superyacht).
Il Governo è chiamato a coordinare ed armonizzare la normativa del comparto, ricercando in particolare ulteriori soluzioni di snellimento delle procedure amministrative nel campo delle immatricolazioni e semplificando gli adempimenti relativi alla navigazione da diporto commerciale (locazione, noleggio, diving, scuola nautica e superyacht)
Altri obiettivi fissati dal disegno di legge delega per la revisione del Codice della nautica da diporto sono:
– la semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera. Come sappiamo, sussistono attualmente grandi difficoltà in relazione alle vendite all’estero di barche usate italiane, correlate ai tempi amministrativi troppo lunghi per il completamento delle procedure;
– la regolamentazione dell’attività di locazione dei natanti, oggi disciplinata con le diverse ordinanze delle singole Autorità marittime;
– la revisione dei titoli professionali del diporto, introducendo un titolo semplificato (con requisiti professionali meno severi) per i servizi di coperta sulle imbarcazioni da diporto;
– l’istituzione della figura professionale dell’istruttore di vela, che nel nostro ordinamento giuridico non è regola
– la razionalizzazione delle attività di controllo sulle unità, al fine di evitare inutili e dispendiose duplicazioni di verifiche da parte di più forze di polizia;
– la revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l’entità delle sanzioni vigenti di un terzo per quelle violazioni in materia di uso del demanio marittimo e in materia di sicurezza della navigazione, che destano maggiore allarme sociale;
– la semplificazione dei procedimenti per l’applicazione ed il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità del fatto commesso, della frequenza e dell’effettiva pericolosità del comportamento e con l’introduzione – sulla falsariga di quanto fatto in materia di circolazione stradale – di misure riduttive dell’entità delle sanzioni in caso di pagamento in tempi ristretti, nonché l’ampliamento dei casi in cui vanno applicate la sospensione e la revoca delle patenti nautiche.
Come si può facilmente dedurre, di lavoro da compiere ce ne è tanto per rendere il Codice più aderente al tessuto sociale che deve regolamentare, senza considerare che, una volta operata la sua revisione, è prevista anche la conseguente modifica del connesso Regolamento di attuazione.
Aniello Raiola
Ufficiale superiore delle Capitanerie di porto