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domenica 24, Novembre 2024

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Cima

Nulla osta per vendite all’estero

Nulla osta per vendite all’estero

Come noto, quando si procede ad una dismissione di bandiera di un’unità da diporto, cioè ad una vendita a cittadino straniero con cambio di bandiera oppure ad un trasferimento di barca italiana in registri stranieri (tecnicamente definite, rispettivamente, vendita all’estero e trasferimento all’estero), occorre, tra l’altro, ottenere il nulla osta dell’Inps, che attesti l’avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi all’equipaggio che presta o ha prestato servizio su quella barca. La norma è prevista dall’art. 15 della legge 26/7/1984, n. 413 e rappresenta una forma di tutela a favore dei lavoratori, in quanto i loro crediti attributivi sono assistiti da privilegio sull’imbarcazione. Tale cautela era stata estesa dal d.l. 25/3/2010, n. 40 (disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali) anche a favore dell’Agenzia delle entrate, allo scopo di attestare l’assenza di carichi pendenti risultanti dall’anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi tributari. Ciò stava causando un vero e proprio blocco delle vendite all’estero con riflessi evidentemente negativi per la nautica da diporto. Infatti, il tempo necessario e non sempre congruo per rilasciare il nulla osta a cura dell’Agenzia delle entrate si andava a sommare a quello per il nulla osta dell’Inps e per di più era sufficiente una cartella esattoriale non saldata per bloccare un passaggio di proprietà di solito di importo largamente superiore. Sono seguite varie riunioni tra Ministero dei Trasporti ed Agenzia delle entrate, nelle quali il primo sosteneva che la norma contenuta nel decreto-legge n. 40 fosse applicabile al solo naviglio mercantile e non a quello da diporto, in quanto quest’ultimo ha una propria disciplina speciale costituita dal Codice della nautica e dal relativo Regolamento di attuazione, che già regola compiutamente la materia della vendita all’estero e che non viene affatto toccata da detto decreto legge. In conclusione, con la circolare n. 7869 del 24/4/2013 la Direzione generale per il trasporto marittimo ha comunicato alle conservatorie dei registri navali che la norma in esame, cioè il nulla osta dell’Agenzia delle entrate, non è applicabile alle procedure di cancellazione delle unità da diporto che trovano la loro regolamentazione esclusivamente nell’articolo 16 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica. Il conservatore dei registri, pertanto, dovrà semplicemente comunicare all’Agenzia predetta, ma solo ad avvenuta cancellazione dell’unità dai registri italiani, la conclusione del procedimento di cancellazione.

a cura di Aniello Raiola – Ufficiale superiore delle Capitanerie di porto

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