Al timone sotto l’influenza dell’alcol
Aniello Raiola | il 03, Gen 2019
Il D.Lgs. n. 229/2017 ha introdotto nel Codice della nautica due articoli (53 bis e 53 ter) dedicati alla conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcol, dando alla materia rilevanza autonoma rispetto al passato, quando l’illecito era previsto solo da un comma (1 bis) dell’articolo 53.
L’articolo 53 bis punisce, sempre che il fatto non costituisca reato, chi conduce un’unità da diporto in stato di ebbrezza, con la sanzione:
* da 2.755 a 11.017 euro, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 e fino a 0,8 grammi per litro. Conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della patente nautica da 3 a 6 mesi e della sospensione della licenza di navigazione o (se trattasi di natante) del ritiro della dichiarazione di potenza del motore da 15 a 60 giorni;
* da 3.500 a 12.500 euro, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e fino a 1,5 grammi per litro. Conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della patente nautica da 6 mesi a 1 anno e della sospensione della licenza di navigazione o (se trattasi di natante) del ritiro della dichiarazione di potenza del motore da 15 a 60 giorni;
* da 5.000 a 15.000 euro, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della patente nautica da 1 a 2 anni e, in caso di reiterazione nel biennio, della sua revoca, nonché della sospensione della licenza di navigazione o (se trattasi di natante) del ritiro della dichiarazione di potenza del motore da 15 a 60 giorni. È disposto, altresì, il sequestro dell’unità (salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione).
Le sanzioni (pecuniaria e accessoria della sospensione della patente) sono raddoppiate:
* nel caso in cui è stato provocato un sinistro marittimo. In tale ipotesi sono disposti anche il sequestro del mezzo nautico (salvo che appartenga a persona estranea all’illecito), nonché, se è accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la revoca della patente nautica;
* nel caso di nave da diporto.
Le sanzioni (pecuniaria e accessoria della sospensione della patente) sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
L’accertamento del tasso alcolemico può avvenire con strumenti e procedure da determinarsi con apposite direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della Salute (per gli apparecchi portatili) e con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute. Pertanto, come in passato quando fu per la prima volta introdotto nel 2008 nel Codice l’illecito in esame, anche per l’applicabilità della nuova disciplina sanzionatoria in materia di stato di ebbrezza sono comunque necessari provvedimenti di attuazione.
(Parte prima. Continua)