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Asaps parte civile nei processi per omicidio stradale

Asaps parte civile nei processi per omicidio stradale

| il 07, mar 2017

Ritenuta ammissibile la costituzione a parte civile dell’associazione

Il Tribunale di Frosinone, secondo la recente ordinanza pronunciata dal Giudice dell’Udienza Preliminare, in riferimento al caso della morte di un pedone falciato da un automobilista poi riscontrato positivo al test della droga, ha legittimato l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale a costituirsi parte civile nei processi per omicidio stradale. Chi commette un omicidio stradale guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, quindi, lede non solo i familiari della vittima, ma potenzialmente anche gli interessi dell’Asaps. Per l’associazione si tratta di “una risposta positiva”, che rende merito all’impegno profuso dal 1991, “per il perseguimento della sicurezza e l’educazione stradale, partecipando attivamente anche alla promozione della nuova norma sull’omicidio stradale”. L’ordinanza ha fatto riferimento all’orientamento della Cassazione Sez. 6, Sent. n. 39010 del 10.4.2013, che afferma come sia ammissibile la “costituzione di parte civile di un’associazione, anche non riconosciuta, che avanzi iure proprio la pretesa risarcitoria assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell’offesa all’interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura cole lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell’Ente”.

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