Come immatricolare le unità da diporto dopo la riforma
Aniello Raiola | il 30, Nov 2018
Con la riforma del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. n. 229/2017), sono parzialmente mutati i documenti da presentare per l’immatricolazione di imbarcazioni e navi da diporto. Il proprietario (o l’utilizzatore in leasing, munito di procura) deve rivolgere la domanda a uno qualsiasi degli uffici detentori dei RID/RND (Registri imbarcazioni da diporto/Registri navi da diporto) con i seguenti documenti: anzitutto il titolo di proprietà, l’atto pubblico, la scrittura privata con firme autenticate o la sentenza che giustifica l’intestazione della proprietà o l’estratto del Registro navi in costruzione.
Se la nave da diporto non supera le 10 t.s.l., o per un’imbarcazione da diporto di qualsiasi stazza, è sufficiente una dichiarazione unilaterale del venditore con firma autenticata, alla quale è equiparata la fattura con firma per quietanza autenticata. (Atti che vanno presentati in originale o in copia autenticata, vidimati dall’Agenzia delle Entrate con il pagamento dell’imposta di registro, salvo che si tratti di atti pubblici o sentenze. Se l’atto è in lingua straniera, va allegata la traduzione in italiano di un interprete autorizzato dal Presidente del Tribunale del luogo. Nel caso di unità da diporto già iscritte nel Registro delle navi in costruzione, il titolo di proprietà è sostituito da un suo estratto).
Poi: certificato di cittadinanza e di residenza del proprietario o le dichiarazioni sostitutive. Se proprietaria è una società, è necessario un certificato dell’ufficio del registro delle imprese. Stranieri o società straniere possono iscrivere unità da diporto nei registri italiani, purché abbiano domicilio o sede in Italia o eleggano domicilio presso la propria autorità consolare in Italia o presso un rappresentante domiciliato in Italia. I cittadini italiani e comunitari residenti all’estero possono iscrivere unità da diporto nei registri italiani, eleggendo domicilio in Italia o nominando un rappresentante in Italia. Inoltre: il certificato di stazza o attestazione provvisoria di stazza (valida massimo 6 mesi) rilasciata dal registro estero di provenienza, se si tratta di nave da diporto; dichiarazione di conformità CE, se trattasi di imbarcazione da diporto; dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo o entrofuoribordo, i cui dati devono essere riportati sulla licenza di navigazione; certificato di cancellazione o attestato provvisorio di avvio procedure di cancellazione, se si tratta di navi o imbarcazioni da diporto iscritte nei registri navali stranieri.
Certificato o attestato provvisorio con le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione della nave, sostituiscono il titolo di proprietà per navi da diporto provenienti da registri di uno Stato membro della Ue; se contengono i dati tecnici di un’imbarcazione da diporto marcata CE proviene da registri Ue, essi sostituiscono la documentazione tecnica prima descritta; se riportano anche le generalità del proprietario, sostituiscono il titolo di proprietà. Se trattasi di imbarcazione senza marcatura CE proveniente da Stato Ue o da Paesi terzi (in questo caso solo se costruita, immessa in commercio o in servizio in Area Economica Europea prima del 16/6/98), la dichiarazione di conformità CE è sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico.
Infine: attestazione di un versamento di euro 62,00 (per servizi resi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); attestazione di un versamento di euro 65,05 (per imbarcazioni) o di euro 419,86 (per navi da diporto), a titolo di tributi per prestazioni e servizi resi in materia di navigazione da diporto; attestato del pagamento del costo dello stampato della licenza di navigazione che verrà rilasciata; due marche da bollo (da apporre sulla licenza di navigazione e sul certificato di sicurezza).
Quando saranno attuati, la domanda andrà presentata allo STED per l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).