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martedì 3, Dicembre 2024

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Cima

Noleggio in sicurezza

Noleggio in sicurezza

Proseguendo nella disamina delle norme di sicurezza previste per il noleggio, va ricordato che il legislatore, per venire incontro alle esigenze del charter minore, ha consentito ai proprietari/ armatori dei natanti e delle imbarcazioni impiegate in detta attività di avere a bordo un minor numero di mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza in funzione della navigazione preventivamente dichiarata, che viene suddivisa a tal fine in tre fasce (acque interne/entro tre miglia dalla costa, entro 6 miglia dalla costa ed entro 12 miglia dalla costa). Si tratta di una dichiarazione di autolimitazione della navigazione – resa innanzi all’autorità marittima dal proprietario/ armatore ed annotata sul certificato di idoneità al noleggio – in funzione delle dotazioni da tenere a bordo. È, poi, previsto un documento di bordo supplementare per le unità che effettuano noleggio, cioè l’elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, che, compilato e firmato dal proprietario/armatore del mezzo, va allegato al certificato di idoneità al noleggio. Infine, il regolamento fissa il numero minimo dei componenti dell’equipaggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite al noleggio (non dei natanti). La disposizione si pone sempre nell’ottica di disciplinare un settore che, per certi aspetti, è similare a quello del trasporto di persone e che, per tale ragione, richiede un innalzamento del livello di attenzione per la sicurezza. Infatti, in assenza della norma in esame, la determinazione quantitativa del numero minimo dei componenti dell’equipaggio, come noto, spetterebbe al comandante dell’unità, così come previsto per il diporto “puro” dall’art. 35 del codice della nautica. Al riguardo, i criteri presi in considerazione per il charter sono tre: numero di passeggeri trasportati (imbarcazioni con più di sei passeggeri = due persone di equipaggio), lunghezza (imbarcazioni di lunghezza superiore a 18 metri = due persone di equipaggio) e tipologia dell’unità (navi da diporto = tre persone di equipaggio). In conclusione, ne risulta una normativa di sicurezza ben ponderata e mirata per un’attività commerciale che, si ribadisce, richiede maggiore attenzione.

 

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