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Omicidio stradale: il ddl passa alla Camera

Omicidio stradale: il ddl passa alla Camera

| il 11, giu 2015

Chi rifiuta di sottoporsi agli esami per accertare lo stato di ebbrezza alcolica o di sostanze stupefacenti viene coattivamente sottoposto ai prelievi biologici per gli accertamenti, nel rispetto degli accorgimenti già previsti dal codice penale.

Il disegno di legge sull’omicidio stradale ottiene il via libera dal Senato con 163 sì. Si avvicina il momento in cui i pirati della strada rischieranno fino a 27 anni di carcere, ma prima sarà necessario il sì definitivo della Camera, dove il provvedimento dovrà ora essere esaminato.
Il ddl che introduce il reato di omicidio stradale e di lesioni stradali non ha avuto però vita facile: per due volte il governo è andato sotto nelle votazioni sugli emendamenti, per colpa di una settantina di deputati Pd e una ventina del Ncd che non hanno tenuto conto del parere negativo dato dal rappresentante del’esecutivo. In questo modo è stata soppresso il giro di vite per i casi in cui i conducenti di veicoli a motore provochino la morte di una persona a seguito di attraversamento del semaforo rosso, inversione del senso di marcia, sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Ventisette anni rappresentano la pena massima prevista per chi guidando in stato di ebbrezza (con grado alcolemico superiore a 1,5) o sotto l’effetto di droghe uccide più di una persona e si dà anche alla fuga. Se invece la vittima è una, il colpevole rischia da 8 a 12 anni di carcere, che diventano 18 se fugge dalla scena dell’omicidio.

Per quanto riguarda la patente, il ddl prevede la revoca da 15 a 30 anni dopo la condanna definitiva. Se non è un ergastolo della patente poco ci manca. Prima della condanna la patente potrà essere sospesa fino a 5 anni (se ci sono vittime o feriti) in attesa degli esiti del processo. In caso di condanna non definitiva la sospensione può essere prorogata fino a un massimo di 10 anni. Tra le modifiche al codice penale l’inserimento dell’omicidio stradale tra i delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza; inoltre chi rifiuta di sottoporsi agli esami per accertare lo stato di ebbrezza alcolica o di sostanze stupefacenti viene coattivamente sottoposto ai prelievi biologici per gli accertamenti, nel rispetto degli accorgimenti già previsti dal codice penale. Capitolo a parte quello delle lesioni personali stradali per le quali la reclusione va da 2 a 4 anni. Se il conducente che ha provocato feriti si dà alla fuga la pena potrà essere aumentata fino alla metà. Se invece non ci sono responsabilità dirette la pena potrà essere diminuita fino alla metà.

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