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giovedì 18, aprile 2024

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Patente stranieri: chiarezza sulla difformità dei dati anagrafici

Patente stranieri: chiarezza sulla difformità dei dati anagrafici

Il Ministero dei Trasporti ha appena emesso un’importante circolare per gli stranieri

La 3877 del 19 febbraio 2014 che fa chiarezza sulla difformità tra i dati anagrafici riportati sui documenti esibiti dai cittadini stranieri nati all’estero, o carenza dell’indicazione del luogo di nascita, ai fini dell’espletamento delle procedure per il rilascio di titoli di abilitazione alla guida. Infatti, già con la circolare 20837 del 9 agosto 2013, sono state impartite istruzioni in merito alle procedure di conseguimento dei titoli abilitativi alla guida da parte di cittadini stranieri che esibiscono documenti non riportanti il luogo di nascita in cui detto luogo è scritto in maniera differente da quello riportato sul permesso di soggiorno.

Da un riesame della materia, il Ministero ritiene di poter estendere quelle istruzioni anche agli altri casi di rilascio dei documenti (conversione, duplicato). Il tutto nasce da  numerose segnalazioni di cittadini stranieri, nati all’estero, ai quali – in ragione dell’assenza, sui documenti esibiti, del luogo di nascita – è spesso impedito di espletare le formalità necessarie per acquisire un titolo di abilitazione alla guida. Il cittadino proveniente da Stato estero deve comprovare la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equivalente.

Il Ministero dispone che, nel caso in cui un cittadino straniero richieda il rilascio di un titolo abilitativo alla guida esibendo passaporto o altro documento equivalente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità, gli uffici della Motorizzazione procederanno come segue: nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso – tal quale è scritto – sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso; nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da nessuno dei documenti, sarà iscritto, nell’apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti.

Tutto questo nasce da  numerose segnalazioni di cittadini stranieri, ai quali – in ragione dell’assenza, sui documenti esibiti, del luogo di nascita – è spesso impedito di espletare le formalità necessarie per acquisire un titolo di abilitazione alla guida.

Con riferimento, poi, alle ipotesi di discordanza sostanziale tra i dati anagrafici riportati nei documenti – al fine di garantire l’uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero – gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest’ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell’anagrafe o della Questura, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno. Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di alcuni dati in lingua estera, sul passaporto, e in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.

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