Nautica: si salpa per turismo solo con il titolo professionale
Aniello Raiola | il 13, Feb 2020
Alcune agenzie di viaggio fanno leva sul Codice del turismo (decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79), che consente loro di organizzare, nell’ambito del pacchetto turistico, attività di trasporto passeggeri via mare per fini turistici per svolgere attività con imbarcazioni da diporto adibite a locazione, condotte da soggetto munito di sola patente nautica e da loro ingaggiato.
Mediante l’utilizzo di queste unità, le agenzie di viaggio avrebbero organizzato gite turistiche, imbarcando il numero massimo delle persone trasportabili dall’unità in conformità al certificato di sicurezza ordinario (e non di idoneità al noleggio) ed affidando la conduzione dell’imbarcazione a soggetto non munito di titolo professionale.
Secondo queste agenzie, due sentenze dei Giudici di pace di Torre Annunziata e di Portoferraio avrebbero qualificato tali prestazioni quali servizi turistici, con la “prevalenza” del Codice del turismo sul Codice della nautica da diporto, quindi con una sorta di “immunità” delle agenzie di viaggio dai dettami del Codice della nautica in tema di sicurezza e di titoli professionali per il charter nautico.
Ebbene, riteniamo che la fattispecie prospettata non possa che inquadrarsi o in un servizio di trasporto passeggeri da svolgersi con unità iscritta nei registri delle navi minori e galleggianti, condotta da soggetto con titolo professionale, oppure in un noleggio di unità da diporto condotta con titolo professionale.
La locazione di unità da diporto ipotizzata dalle agenzie di viaggio, sarebbe la cosiddetta “locazione con skipper”, vale a dire quel contratto ibrido e atipico che ha per oggetto non solo l’unità, ma anche l’equipaggio. E la locazione con skipper, come sappiamo, consente di ovviare all’obbligo del titolo professionale imposto ai comandanti di unità in noleggio, al limite dei dodici passeggeri trasportabili vigente per le unità in noleggio, nonché alle più severe norme di sicurezza.
Sull’argomento si pronunciò nel 2008 l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, ritenendo che il contratto atipico della locazione con skipper non paia perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico a norma dell’art. 1322, comma 2, del codice civile, anzi tenda a perseguire fini contrari all’ordinamento medesimo, che per il noleggio prescrive l’obbligo del titolo professionale per i comandanti e il limite di dodici passeggeri.
Nel 2015 anche la Direzione generale per il trasporto marittimo si è pronunciata contro la prassi della locazione con skipper, qualificandola come illegittima poiché consentirebbe di assumere il comando di un’unità da diporto senza il possesso del titolo professionale, nonché di sottrarre l’unità alle più severe regole di sicurezza.
La Direzione marittima di Civitavecchia ha formulato una specifica richiesta di parere alla Direzione generale per il trasporto marittimo, ritenendo pretestuosa una prevalenza del Codice del turismo sul Codice della nautica. Il Ministero interpellato, con parere n. 19217 del 8/7/2019 ha convenuto che la questione non può essere risolta nell’ottica del rapporto di prevalenza o meno di una delle due fonti perché queste sono complementari, non in contraddizione.
Il fatto che il Codice del turismo consenta alle agenzie di viaggio di organizzare l’attività di trasporto passeggeri via mare per finalità turistiche, non significa assolutamente che le stesse siano esonerate dal rispetto delle norme del Codice della nautica da diporto.