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sabato 23, Novembre 2024

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Cima

Armatore, cosa deve sapere il consulente della nautica

Armatore, cosa deve sapere il consulente della nautica

| il 03, Mag 2021

di Marco D’Agliano, Responsabile Nautica nella Segreteria nazionale Studi e cultore del Diporto nelle Università di Macerata e Pisa

Il Codice della navigazione nel definire armatore «chi assume l’esercizio della nave» lo individua attraverso un articolo preciso: il 265. Con questo articolo si individua colui che risponderà penalmente alle azioni compiute durante la navigazione ma anche a quei compiti propri di chi deve preparare la nave per poter affrontare il mare in perfetta sicurezza, quindi egli dovrà verificare che a bordo siano presenti tutte le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di navigazione che si vorrà intraprendere (se entro le 12 miglia oppure oltre), l’affidabilità dell’impianto vhf da utilizzare per lanciare un mayday e, cosa più importante, dovrà verificare costantemente le condizioni meteomarine per evitare rischi all’incolumità dei passeggeri.

Possiamo quindi definire la figura dell’armatore nella navigazione da diporto come quel soggetto a cui il proprietario della nave trasferisce la maggior parte degli obblighi che avrebbe tenuto se non lo avesse nominato. È sufficiente che l’armatore abbia la disponibilità della nave sulla base di un rapporto di natura reale (usufrutto, uso, eccetera), pertanto non sono importanti né il momento statico della proprietà, né quello dinamico dell’effettivo esercizio di un’impresa di trasporto marittimo. Armatore quindi è colui che impiega una nave per uno o più viaggi o spedizioni, munendola degli oggetti a ciò necessari e affidandola a un capitano o padrone, sia egli o no il proprietario.

Secondo il diritto vigente, si possono avere tre specie di armatori: a) l’armatore proprietario, ossia colui che da solo amministra la sua proprietà e provvede da sé all’esercizio della sua nave; b) l’armatore gerente, che può essere o non essere comproprietario della nave, il quale ha dai proprietari o dai comproprietari il mandato di provvedere a quanto occorre all’esercizio della navigazione e del commercio col mezzo della nave; c) l’armatore noleggiatore, che può anche avere la proprietà di uno o più carati, il quale, mediante locazione della nave, si rende cessionario del godimento della nave stessa, l’arma, elegge il capitano ed esercita, in genere, con essa l’industria dei trasporti o altra speculazione in proprio nome o per proprio conto. La nomina dell’armatore comproprietario o gerente può essere espressa o tacita.

La legge prevede che i proprietari, prima dell’armamento, dichiarino chi sia l’armatore. Questa dichiarazione peraltro non è obbligatoria e, ove non sia fatta, quegli che rappresenta la maggior quota nella comproprietà della nave o che fu dichiarato armatore per un precedente viaggio si considera armatore, a meno che non venga fatta dichiarazione in contrario.

L’armatore proprietario non ha una fisionomia particolare; in lui la qualità di proprietario assorbe quella di armatore. L’armatore gerente ha la figura giuridica di un vero institore, preposto dai proprietari all’esercizio della navigazione e del commercio marittimo con la nave o con le navi. Perciò, rispetto ai terzi, il mandato conferito tacitamente all’armatore gerente si reputa generale e comprende tutti gli atti appartenenti e necessari all’esercizio della navigazione. L’armatore noleggiatore invece non ha che i diritti e i doveri del conduttore, nei limiti fissati dal contratto di locazione.

L’armatore gerente ha l’obbligo di amministrare con quella diligenza, attività e cura che impiegherebbe nell’amministrazione delle cose proprie e deve rendere conto della sua gestione. A lui compete il diritto di essere retribuito per l’opera sua, poiché il mandato commerciale non si presume gratuito. La qualità di armatore gerente cessa per revocazione del mandato o per rinuncia, quando tale sua qualità derivi dal mandato o dalla preposizione del proprietario o dei comproprietari. Nel caso invece che tale sua qualità derivi dall’essere egli il comproprietario di più della metà della nave, la qualità di armatore cessa quando egli cessa di essere comproprietario della nave.

L’armatore noleggiatore è tenuto a pagare il corrispettivo pattuito per la locazione della nave e a servirsi di essa da buon padre di famiglia e per l’uso determinato nel contratto o per quello che può presumersi secondo le circostanze. La sua qualità cessa quando viene a scadere il termine della locazione.

La responsabilità di fronte ai terzi e in relazione ai fatti del capitano e dell’equipaggio, incombe sull’armatore gerente in quanto di solito agisce in proprio nome e non in nome dei proprietari e quindi assume di fronte ai terzi un’obbligazione personale insieme con i proprietari. Incombe anche sull’armatore noleggiatore, specialmente se il contratto di cessione di godimento sia stato trascritto e annotato sull’atto di nazionalità.

Di queste diverse figure nominate in questa breve descrizione quelle più attinente alle tematiche che
affronteremo come consulenti è sicuramente l’armatore proprietario. Questa figura si associa al proprietario stesso dell’imbarcazione che acquista il bene intestandoselo e ne diventa a tutti gli effetti l’armatore a cui sarà riconosciuta la responsabilità civile e penale della conduzione del bene. A lui saranno affidati i compiti di organizzare la navigazione, predisporre tutte le dotazioni di sicurezza relative alla totalità dei passeggeri trasportati, risponde verso le autorità delle obbligazioni necessarie per la navigazione in sicurezza dell’imbarcazione.

(Foto: Greg Lois Nunes/Unsplash)

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