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Alcol al timone, sanzioni più gravi per minori di 21 anni e conduzione commerciale

Alcol al timone, sanzioni più gravi per minori di 21 anni e conduzione commerciale

| il 24, gen 2019

Come visto nello scorso articolo del 3 gennaio, quando il tasso alcolemico di chi è al timone di un’imbarcazione risulta superiore a 0,5 grammi per litro, si configura lo stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 53 bis del Codice della nautica.

Ma l’illecito di conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcol viene strutturato diversamente nelle ipotesi di soggetti di età inferiore a 21 anni e di soggetti che conducono unità da diporto adibite a fini commerciali. Infatti, per questi soggetti l’articolo 53 ter dispone che lo stato di ebbrezza si configuri già quando risulta un tasso alcolemico superiore a 0 grammi per litro e li punisce con sanzione da 500 a 2.000 euro, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e fino a 0,5 grammi per litro.

Si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione o (se trattasi di natante) del ritiro della dichiarazione di potenza del motore da 15 a 60 giorni. Nel caso, poi, tali soggetti abbiano provocato un sinistro marittimo, sono previsti il raddoppio della sanzione pecuniaria e il sequestro del mezzo nautico (salvo che appartenga a persona estranea all’illecito).

Per le ipotesi, invece, di tasso alcolemico contemplate dall’articolo 53 bis ed esaminate nella prima parte di questo articolo, ferma restando la sanzione accessoria ivi prevista della sospensione della licenza di navigazione o ritiro della dichiarazione di potenza, sono disposti i seguenti aggravamenti delle altre sanzioni:

* qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 e fino a 0,8 grammi per litro, la sanzione pecuniaria (da 2.755 a 11.017 euro) e quella della sospensione della patente sono aumentate di un terzo;

* qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e fino a 1,5 grammi per litro, la sanzione pecuniaria (da 3.500 a 12.500 euro) e quella accessoria della sospensione della patente sono aumentate da un terzo alla metà;

* qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione pecuniaria (da 5.000 a 15.000 euro) e quella accessoria della sospensione della patente sono aumentate da un terzo alla metà. In questo caso è sempre disposta la revoca della patente nautica, se si tratta di soggetti che conducono unità da diporto adibite a fini commerciali. Mentre per i soggetti di età inferiore a ventuno anni, la revoca interviene in caso di reiterazione nell’arco del biennio.

(La prima parte di questo articolo è stata pubblicata online il 3 gennaio 2019)

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