Certificati per conseguimento e rinnovo patente: rilasciabili solo dai medici indicati dal CdS
ilTergicristallo.it | il 25, Ago 2016
La circolare del MIT chiarisce i dubbi riguardo la possibilità, per alcune categorie di sanitari, di rilasciare certificazioni per conseguire o rinnovare la patente.
Solo i medici indicati dall’art. 119 del Codice della Strada sono autorizzati a rilasciare le certificazioni mediche necessarie per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida. Il chiarimento, contenuto nella circolare n. 14586 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datata 24 giugno 2016, risponde ai dubbi sollevati da alcuni uffici della Motorizzazione Civile.
La normativa, come specificato dal Ministero, non consente il rilascio dei certificati nè ai medici ausiliari nè a quelli di fiducia dell’autista, escludendo inoltre i sanitari con contratti a tempo determinato. La risposta ministeriale evidenzia come ci sia la necessità di riconoscere una capacità certificativa in materia di patenti e licenze di guida, non identificabile nei medici che non sono individuati dal Codice della Strada.