I nuovi parametri dei motori per l’obbligo di patente nautica
Aniello Raiola | il 10, Set 2018
Il decreto legislativo n. 229/2017 ha innovato, tra gli altri, l’articolo 39 del codice della nautica da diporto, dedicato alla patente nautica. In particolare, viene completamente sostituita la lettera b) del comma 1, che declina l’obbligo di patente nautica per la navigazione entro 6 miglia dalla costa. Tale obbligo ora scatta quando a bordo dell’unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.
Si tratta dell’introduzione di nuovi parametri, relativamente all’obbligo di patente nautica, per i motori ad iniezione e i motori diesel sovralimentati: infatti, in corsivo sono riportate le modifiche rispetto alla precedente norma, che non prevedeva i motori a iniezione a due tempi (in quanto nel 2005 non esistevano), non distingueva tra iniezione a quattro tempi fuori ed entro bordo e non contemplava i motori diesel sovralimentati. La modifica normativa è finalizzata ad equiparare, ai fini dell’abilitazione, motori aventi le stesse caratteristiche tecniche principali e che differiscono solo per il metodo di alimentazione del carburante, nonché a colmare un vuoto normativo verificatosi dopo l’ingresso sul mercato di motori marini ad iniezione a due tempi, ingresso avvenuto dopo il 2005.
All’indomani dell’entrata in vigore della novella legislativa, l’UCINA ha comunicato al Ministero che una propria associata (noto marchio di motori marini) – che non aveva partecipato ai lavori preparatori del decreto n. 229/2017 svolti anche dalla stessa UCINA – aveva venduto prima della riforma del codice circa 7.000 motori ad iniezione a due tempi di potenza inferiore a 40,8 CV, ma di cilindrata superiore a 750 cc, diventati quindi inutilizzabili senza patente nautica. Al di là dei giudizi di merito sulla stessa Associazione di categoria che aveva proposto la modifica in esame ai tavoli tecnici del Ministero, giudizi che non appartengono alla sfera di competenze del giurista – il quale deve solo esaminare il diritto positivo, vale a dire la norma così come è e al limite l’impatto che essa ha nell’ambito sociale – sono comunque dovute alcune riflessioni.
La norma non lascia adito a dubbi ed è immediatamente applicabile e non solo ai nuovi motori, ma anche a quelli usati di quelle caratteristiche. Se il legislatore avesse voluto limitare la portata della modifica ai soli motori costruiti o venduti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, lo avrebbe detto espressamente e così non è stato. Pertanto, le richieste dell’utenza interessata di una circolare interpretativa in senso opposto da parte del Ministero, non potranno trovare accoglimento. Ragionevole, invece, appare una modifica legislativa che introduca nel decreto legislativo n. 229/2017 un correttivo, cioè una norma transitoria che, con lo scopo di scongiurare gravi ripercussioni di natura economica e sociale, faccia decorrere l’applicabilità della norma in esame tra qualche anno, sì da permettere ai possessori di tali motori di adeguarsi nel frattempo al novellato obbligo di patente nautica.