La Cassazione si pronuncia sugli ausiliari della sosta
ilTergicristallo.it | il 23, Feb 2016
Gli ausiliari della sosta sono tenuti a limitare la propria autorità alle aree di sosta in concessione e limitatamente agli spazi delimitati dalle strisce blu. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 2973 del 15 gennaio scorso, pubblicata il 16 febbraio, in riferimento ad un caso di sanzione per divieto di sosta avvenuto a Torino, verbalizzata da un ispettore della società di trasporti GTT, e annullata successivamente dalla Corte. In caso di “sconfinamenti” di competenza, chiarisce la Corte, i verbali sono da considerarsi nulli, indipendentemente dalle eventuali delibere comunali che amplino l’area di competenza degli ausiliari.
Si legge nella sentenza della Cassazione: “Poiché la violazione concerneva la sosta su di un marciapiedi non funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, si è ritenuto che l’accertamento potesse essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all’art. 12 C.d.S. e non anche dagli ausiliari del traffico”. In particolare riguardo al raggio d’azione degli ausiliari della sosta, nella decisione la Corte ha chiarito che le loro competenze sono limitate ”alle sole aree adibite al parcheggio a pagamento, seppure connesse nell’area oggetto di concessione, ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu”.
La delibera della Seconda Sezione Civile interpreta quindi in modo più restrittivo una materia che, in passato, era già stata oggetto di pronunciamenti non univochi da parte della Cassazione e del Ministero dell’Interno (con una Circolare emessa in data 25 maggio 1999), e risolve tali contrasti dando “continuità e prevalenza all’orientamento di cui alla sentenza n. 551 del 2009”.