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Omicidio stradale: l’ok al ddl

Omicidio stradale: l’ok al ddl

| il 29, ott 2015

Pene inasprite se il pirata della strada è sotto l’effetto di droghe o alcol: inoltre in questi casi ci sarà l’arresto in flagranza di reato. Il testo originale prevedeva l’obbligo di arresto in flagranza sempre.

Via libera dell’Aula della Camera al disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale. Il testo è stato approvato con 276 voti a favore, 20 contrari e 101 astenuti. Il ddl, poiché è stato modificato a Montecitorio, dovrà ora tornare al Senato.  L’obbligo di arresto in flagranza per i pirati della strada che uccidono al volante scatterà solo quando il guidatore sarà trovato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di droghe. In questi casi è previsto l’arresto da 8 a 12 anni. Resta invece la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base. Il testo approvato in commissione prevedeva sempre l’obbligo di arresto in flagranza per il reato l’omicidio stradale ed era facoltativo per le lesioni personali stradali.
Nei casi più gravi la sanzione può arrivare fino a 18 anni in caso di omicidio stradale di più persone. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).  L’ipotesi di base rimane invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. Se il conducente si allontana senza prestare soccorso scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. E’ inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni).

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