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Patenti comunitarie e riconoscimento con adesivo

Patenti comunitarie e riconoscimento con adesivo

| il 10, nov 2014

Il titolare di una patente di guida comunitaria non può più ottenere il semplice riconoscimento del titolo in Italia con applicazione di un tagliando per la scadenza.

Se residente potrà invece continuare a richiedere la conversione della licenza di guida anche prima della sua naturale scadenza oppure non fare nulla e circolare liberamente. Lo ha chiarito il Ministero dei trasporti con la circolare n. 23455 del 23 ottobre 2014. Con la direttiva 2000/56/Ce è stato introdotto un modello unificato di licenza con applicazione nei confronti dei comunitari residenti della disciplina nazionale in materia di durata di validità della patente, controllo medico, disposizioni fiscali amministrative e sanzionatorie. In buona sostanza qualsiasi patente di guida comunitaria, anche se rilasciata su modelli non conformi, consente la guida sul territorio nazionale senza alcun limite temporale. Ma questo privilegio si interrompe con l’acquisizione della residenza. A questo punto l’interessato ha tre possibilità. Può convertire la sua patente, non fare nulla o farla semplicemente riconoscere con applicazione di un tagliando adesivo.

In quest’ultima ipotesi l’interessato beneficia della possibilità di ottenere facilmente un duplicato in caso di smarrimento, furto o distruzione. Ma proprio questa possibilità ora risulta preclusa, a parere del ministero, a causa dell’abrogazione della direttiva 91/429/Ce. E sono importanti anche le conseguenze sulla durata di validità della licenza.

Ci sono tre possibilità. Si può convertire la patente, non fare nulla o farla semplicemente riconoscere con applicazione di un tagliando adesivo.

Se il titolare comunitario è solo in transito e quindi non acquisisce la residenza normale o anagrafica in Italia la scadenza rimarrà quella indicata nel suo documento originale. Diversamente il comunitario residente con patente non riconosciuta sarà automaticamente attratto all’interno delle nuove regole di validità stabilite dalla direttiva 2006/126/Ce. In pratica questo provvedimento introduce una franchigia di due anni a partire dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Poi si applicherà alla licenza straniera la scadenza ordinaria prevista dal codice stradale italiano.

(da Italia Oggi)

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