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Patenti, cqc, revisioni: Bruxelles dice proroga di 7 mesi

Patenti, cqc, revisioni: Bruxelles dice proroga di 7 mesi

| il 28, mag 2020

Anticipato il 12 maggio scorso, ecco l’ombrello di proroghe approvate da Bruxelles per l’emergenza Covid-19 e contenute nel Regolamento 2020/698 del Parlamento e Consiglio europei in vigore dal 28 maggio, applicabili dal 4 giugno che riguardano patenti, cqc, e revisioni dei veicoli prorogate di sette mesi.

Nel dettaglio: la validità della marcatura del codice armonizzato «95» sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente. La validità delle cqc che sarebbero altrimenti scadute o che scadranno nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.

Inoltre, uno Stato membro che ritenga impraticabile il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 31 agosto 2020, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sette mesi, o entrambi i periodi. Questa richiesta deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1° agosto 2020.

Per i cronotachigrafi, le ispezioni in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si prorogano di sei mesi. Nel caso il conducente richieda il rinnovo della carta tachigrafica, le autorità ne rilasciano una nuova entro due mesi. Fino a quando non si riceve quella nuova, si applica quanto vale per i casi di deterioramento, a condizione che il conducente possa dimostrare che il rinnovo della carta del conducente sia stato richiesto.

Per quanto riguarda la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi. Entro il 1°agosto 2020, gli Stati membri possono richiedere una proroga di queste scadenze, invece, fino ad un massimo di sei mesi.

Per le patenti, le cqc e le revisioni, uno Stato membro che abbia deciso di non applicare le proroghe non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe che si applicano in un altro Stato membro.

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