Segnali di soccorso, cardine della sicurezza in mare
Tutte le unità da diporto devono essere fornite, quando navigano, delle dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di attuazione (decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) del Codice della nautica da diporto (precisamente dalla tabella contenuta nell’allegato V), allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare. Tra le dotazioni di sicurezza sono da considerare senza dubbio essenziali i cosiddetti segnali di soccorso, che si distinguono in razzi a paracadute, fuochi a mano e boette fumogene galleggianti. La loro obbligatorietà e la quantità mutano in funzione della distanza dalla costa in cui ci si trova a navigare, secondo lo schema riportato. Gli stessi devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti con un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (decreto n. 387 del 29 settembre 1999) oppure da uno Stato membro UE. Secondo tali norme tecniche, il razzo deve essere contenuto in un involucro resistente all’acqua, avere un proprio mezzo di accensione incorporato ed avere stampate sull’involucro brevi istruzioni anche in italiano oppure figure illustrative sull’uso. Il razzo raggiunge, una volta sparato, l’altezza di 300 metri e poco prima del punto massimo della sua traiettoria, proietta un segnale luminoso a paracadute di colore rosso brillante, della durata di 40 secondi, con una velocità di discesa non superiore a 5 metri al secondo. Ha una portata di circa 25 miglia di notte e 7 miglia di giorno. Il fuoco a mano è contenuto in un involucro resistente all’acqua, con istruzioni per l’uso stampate sopra e dotato di un proprio mezzo di accensione. Il colore è rosso brillante, ma l’intensità è pari alla metà di quella del razzo. Deve durare almeno un minuto e deve poter bruciare almeno per 10 secondi anche se immerso in acqua a 10 cm di profondità. Ha una portata di circa 6 miglia. Per le boette fumogene valgono le stesse regole sull’involucro e le istruzioni per l’uso. La boetta è galleggiante, emette fumo di colore arancione e dura, in acqua calma, almeno 3 minuti. Deve poter emettere fumo almeno per 10 secondi anche se immersa in acqua a 10 cm di profondità. Il termine di validità dei segnali di soccorso è fissato a 4 anni dalla data di fabbricazione e ciascun segnale deve recare una marcatura indelebile contenente il nome del fabbricante e dell’eventuale importatore, il modello, le istruzioni per l’uso, la data di fabbricazione e gli estremi dell’atto di approvazione del prototipo e della dichiarazione di conformità allo stesso. Quanto alla problematica dello smaltimento di tali segnali scaduti (che coinvolge non solo la nautica da diporto, ma anche il traffico mercantile e peschereccio), ci troviamo di fronte ad un vero e proprio vuoto normativo. Infatti, l’articolo 18 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 sull’attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici, prevedeva entro 180 giorni dalla propria entrata in vigore un decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’interno per individuare le modalità di raccolta, smaltimento e distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, disponendo anche una disciplina per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti. Ad oggi detto decreto non è stato ancora adottato ed è tuttora in corso un tavolo tecnico presso il Ministero dell’ambiente (che coinvolge molti altri Ministeri interessati) con la finalità di pervenire quanto prima ad una soluzione.
Aniello Raiola