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Autotrasporto, le linee guida per l’accesso alla professione

Autotrasporto, le linee guida per l’accesso alla professione

| il 13, apr 2022

(di Santo Petrellese, Responsabile Autotrasporto e operazioni tecniche Segreteria nazionale Studi)

Accesso alla professione di autotrasportatore, arrivate le linee guida del MIMS dopo l’entrata in vigore del “Mobility Pack” europeo dello scorso 21 febbraio. Il Capo Dipartimento Mobilità sostenibile del MIMS, Mauro Bonaretti, con il decreto 145 dell’8 aprile scorso ha dipanato alcune difficoltà interpretative riscontrate in alcuni uffici della Motorizzazione dopo l’entrata in vigore in Italia del regolamento Ue 1055/2020, il cosiddetto “Mobility Pack”. Onorabilità, idoneità finanziaria e professionale e requisito di stabilimento. Ecco le linee guida.

FINO A 1,5 TONNELLATE E OLTRE
All’art. 1, si legge che le imprese che esercitano o intendono esercitare l’attività di autotrasporto con veicoli di massa a pieno carico fino a 1,5 ton, hanno l’obbligo di iscriversi all’albo degli autotrasportatori, dimostrando il solo requisito dell’onorabilità. Mentre all’art. 2 leggiamo che per le imprese con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton, sono richiesti i requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione e l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale devono dimostrare il requisito di stabilimento, come previsto dall’art. 3 del decreto sopra citato, attraverso le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, come previsto dal DPR 445/2000.

ACCESSO AL MERCATO
C’è poi la questione dell’accesso al mercato, che era uno dei punti che più preoccupava del “Mobility Pack”. Il Decreto firmato da Bonaretti prevede che l’art. 2 comma 227 della legge 24/12/2007 n° 244 e relativi decreti e circolari attuative, non si applicano alle procedure di autorizzazione per l’esercizio alla professione di trasportatore di merci su strada che riguardano le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate o con complessi formati da questi veicoli.

STABILIMENTO
Nello specifico, il regolamento Ue 1055/2020 chiarisce che le imprese devono avere una sede effettiva e stabile, dove svolgono le loro attività commerciali e amministrative in modo continuativo. Per dimostrare il requisito di stabilimento si applica il decreto del Direttore generale per il trasporto stradale del 25 gennaio 2012. Le imprese già titolari dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada devono dimostrare entro un anno e possibilmente in concomitanza con il rinnovo annuale dell’idoneità finanziaria il requisito di stabilimento con le dichiarazioni indicate poco sopra.

ONORABILITÀ
Per quanto riguarda l’onorabilità, all’art. 4 del decreto, la tipologia di condanne e sanzioni che determinano la perdita del requisito viene rimandata a provvedimenti successivi all’approvazione della legge di delegazione europea 2021, al momento in discussione al Senato. Un tipo di sanzione che determinerà la perdita dell’onorabilità è il cabotaggio; fenomeno che il Mobility Pack si propone per l’appunto di contrastare.

IDONEITÀ FINANZIARIA
Per la dimostrazione dell’idoneità finanziaria, all’art. 5, per le imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada con veicoli di massa complessiva da 1,5 a 3,5 continuano a valere le disposizioni della previgente norma di cui all’art. 7 del regolamento UE 1071/2009. Mentre cambiano gli importi per ogni autoveicolo successivo di massa complessiva superiore a 1,5 ton, fino a 3,5 ton 900 euro. Per il primo autoveicolo di massa complessiva oltre 1,5 ton, sempre 9.000 euro; per ogni autoveicolo successivo di massa complessiva superiore a 3,5 ton, sempre 5.000.

IDONEITÀ PROFESSIONALE
Infine, l’idoneità professionale. Le novità introdotte riguardano la figura del “gestore dei trasporti” da dimostrare come requisito per le imprese che esercitano l’attività di trasporto merci in campo internazionale con veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 ton e fino a 3,5 ton, imprese che devono entro il 21 maggio 2022 richiedere la licenza comunitaria per continuare ad effettuare trasporti in campo internazionale. Se il gestore dei trasporti è titolare di attestato di idoneità professionale valido solo per trasporti nazionali di merci e dimostra di aver svolto le relative funzioni presso un’impresa del tipo sopra citata per un periodo continuativo di dieci anni antecedente al 20 agosto 2020, può conseguire l’attestato per trasporti internazionali in esenzione dall’esame, come previsto dall’art. 9 comma 2 del regolamento Ue 1071/2009. Invece, per coloro che al 20 agosto 2020 sono in possesso dell’attestato di frequenza del solo corso di formazione, devono sostenere un esame integrativo semplificato per il trasporto internazionale di merci, dimostrando di aver assolto l’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.

(foto: Unsplash)

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