Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

martedì 19, marzo 2024

Torna in su

Cima

Nessun commento

Le provviste di bordo

Le provviste di bordo

| il 30, set 2013

Le provviste di bordo sono i generi destinati all’uso dell’equipaggio e dei passeggeri ed al funzionamento delle navi, che hanno la caratteristica della consumabilità, ivi compreso il gasolio usato per il rifornimento.

Il Testo unico delle leggi doganali (DPR 23/1/1973, n. 43, articolo 254) prevede anche per le unità da diporto – sia per uso privato che adibite ad attività commerciale, di bandiera italiana, comunitaria o di Paesi terzi – l’agevolazione fiscale dell’imbarco in franchigia doganale di tali provviste di bordo.

L’imbarco in franchigia può avvenire alle seguenti condizioni:

  • che le unità siano in partenza da un porto marittimo italiano con destinazione diretta ad un porto extracomunitario;

  • che la partenza avvenga entro le otto ore successive all’imbarco delle provviste;

  • che siano in possesso del “giornale partenze e arrivi”, dove vengono annotati, a cura dell’autorità marittima, porto di partenza e prevista partenza, nonché, a cura dell’autorità doganale, la data e l’orario dell’imbarco delle provviste e, a cura dell’autorità estera, il porto e la data di arrivo.

In caso di rientro in porto italiano, lo scalo in porto estero dovrà risultare annotato mediante un visto apposto sul predetto giornale dall’autorità marittima o doganale estera. In caso contrario, il beneficio accordato è revocato e si applicano le sanzioni previste per il contrabbando.

Inoltre, va ricordato che le provviste estere esistenti a bordo delle unità da diporto italiane non possono essere consumate in franchigia durante le soste in porti italiani.

Il giornale partenze e arrivi viene rilasciato (con validità di due anni) da qualsiasi autorità marittima sia alle unità italiane che a quelle estere che intendano imbarcare provviste in esenzione doganale, e annotato contestualmente sulla licenza di navigazione. Pertanto, non è previsto per i natanti da diporto che, non essendo immatricolati, sono privi della licenza di navigazione: infatti, tali mezzi non sono ammessi al beneficio dell’imbarco delle provviste in franchigia doganale.

 

Aniello Raiola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

Inserisci il tuo nome.

Inserisci la tua mail.

Inserisci il commento.

Loading ...