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Una barca per l’occasione

Una barca per l’occasione

| il 25, giu 2020

Il noleggio occasionale è una forma di noleggio svolta in modalità non professionale dal proprietario o dall’utilizzatore in leasing di imbarcazioni o navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità e, per questo motivo, non è subordinata alle formalità richieste dall’articolo 2 del codice della nautica da diporto (necessità di iscrizione nel registro delle imprese e annotazione sulla licenza di navigazione e sui registri navali dell’attività esercitata).

L’occasionalità è determinata dalla durata massima complessiva dell’attività di noleggio fissata dalla legge in 42 giorni annui. Non sussiste l’obbligo del titolo professionale per lo skipper, qualora si tratti di imbarcazione da diporto (non anche per le navi da diporto, per le quali occorre comunque il titolo professionale): infatti, l’articolo 49 bis del codice autorizza il comando delle imbarcazioni da diporto in noleggio occasionale con la sola patente nautica, da parte del proprietario, dell’utilizzatore in leasing o di qualsiasi soggetto da questi impiegato allo scopo.

Tale forma di noleggio è riservata alle sole unità iscritte nei registri nazionali, al contrario del noleggio professionale che può essere svolto anche con imbarcazioni o navi da diporto battenti bandiera straniera. Recentemente (14/2/2020), la Direzione generale per il trasporto marittimo ha fornito agli utenti alcuni chiarimenti sull’istituto in esame, che di seguito riportiamo. Anche se il noleggio occasionale non rientra nell’alveo dell’uso commerciale delle unità da diporto, è pur sempre attuato attraverso un contratto di noleggio (che tra l’altro va redatto in forma scritta e tenuto a bordo nel periodo di esecuzione dello stesso) e non perde perciò la propria natura giuridica di noleggio.

Pertanto, ad esso si applica il limite delle 12 persone trasportabili (escluso l’equipaggio), previsto per il noleggio in generale. Quanto alla durata massima (42 giorni annui), l’organo ministeriale si è pronunciato per l’applicabilità, in caso di violazione di tale limite, della sanzione prevista dall’articolo 55, comma 1, del codice della nautica, laddove si punisce il soggetto che “utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite” con il pagamento di una somma da 2.775 a 11.017 euro. Infatti, nell’ipotesi in esame (superamento della soglia dei 42 giorni) si utilizzerebbe l’unità adibita ad uso non commerciale (c.d. diporto puro) per un uso invece commerciale (noleggio professionale), configurandosi in tal modo un esercizio abusivo di attività commerciale con unità da diporto. E sempre su questo tema si è inteso chiarire che il limite dei 42 giorni attiene all’unità e non alla proprietà e che, pertanto, in caso di più proprietari della stessa unità da diporto (anche succedutisi nel corso dell’anno), la durata complessiva del noleggio occasionale con quella unità non può superare i 42 giorni all’anno.

Infine, in riferimento ai soggetti legittimati a condurre un’imbarcazione in noleggio occasionale, va da sé che essi possano essere il proprietario o l’utilizzatore in leasing, ma anche soggetti diversi muniti di patente nautica ed aventi con il proprietario o con l’utilizzatore in leasing un rapporto di lavoro di tipo occasionale. Infatti, l’articolo 49 bis in caso di utilizzo di personale a bordo per condurre l’imbarcazione, parla di prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio. Qualora il comando del mezzo fosse assunto, invece, da soggetto senza le caratteristiche evidenziate, saremmo in presenza di un’attività diversa dal noleggio occasionale, vale a dire che si realizzerebbe un’ipotesi di locazione, attività di natura commerciale disciplinata da altre norme, sanzionabile in questo caso come esercizio abusivo di attività commerciale con unità da diporto.

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