Circolazione in Europa: tutte le proroghe per Covid-19
Manuel Picardi | il 12, May 2020
Scadenze dei documenti di circolazione, la Commissione europea ha girato a fine aprile a Parlamento europeo e Consiglio d’Europa un antidoto al rischio di blocco del sistema dei trasporti per scadenze di patenti e documenti di circolazione difficilmente rinnovabili per l’emergenza Covid-19. Con una proposta di Regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, documenti quali patenti, Carta di Qualificazione del Conducente, tachigrafi, revisioni, in scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto del 2020 verranno prorogati per un periodo di sei mesi, a partire dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Con questo Regolamento, Bruxelles intende stabilire misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di certificati e di alcune licenze e autorizzazioni nonché al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con la pandemia di Covid-19 nei settori dei trasporti stradali, ma anche in quelli ferroviari e per la navigazione interna oltre che della sicurezza marittima.
Il punto di partenza, naturalmente, sono le politiche di lockdown nei vari Paesi dell’Unione, che a valle hanno un impatto diretto anche nel settore dei trasporti che pure si è rivelato in questo frangente ancor più essenziale e prezioso di quanto non lo fosse prima per l’approvvigionamento delle merci nel Continente. Il nodo, purtroppo, è che il lockdown riguarda anche quei settori della Pubblica amministrazione che si occupano del rinnovo dei documenti di circolazione su strada: per quelli in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 potrebbe non essere fattibile il rinnovo per tempo.
Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti per il trasporto di merci o passeggeri: la Commissione ritiene opportuno che la validità di tali documenti sia considerata prorogata per un periodo di sei mesi e mantenuta per il medesimo periodo al fine di garantire la continuità del trasporto stradale.
I titolari di patenti di guida potrebbero non essere in grado di rinnovare o sostituire la propria patente di guida. È pertanto necessario che siano considerate prorogate per un periodo di sei mesi al fine di garantire la continuità della mobilità su strada.
Le carte del conducente sono personali e sono rilasciate dalle autorità nazionali per un periodo di cinque anni. Quando scade, la carta del conducente deve essere rinnovata con una nuova carta conformemente all’articolo 28 del regolamento relativo ai tachigrafi. Ma gli Stati membri hanno informato la Commissione della difficoltà nell’eseguire i controlli periodici dei tachigrafi e rinnovare le carte del conducente secondo i termini previsti dalla legislazione dell’Unione. Perciò è opportuno consentire agli Stati membri di autorizzare, per un periodo di tempo limitato, la continuità della circolazione dei veicoli provvisti di tachigrafi che non sono stati sottoposti a controlli a tempo debito.
Revisioni. La direttiva 2014/45/UE definisce i requisiti minimi armonizzati per i controlli tecnici periodici. Tra questi figurano in particolare la frequenza dei controlli e, di conseguenza, la validità dei certificati di revisione. Attività che a causa dell’emergenza Covid-19 potrebbero risultare impraticabili. È pertanto necessario che i controlli tecnici possano essere effettuati successivamente, purché non oltre sei mesi dopo il termine iniziale, e che i certificati in questione rimangano validi per il medesimo periodo.
Proprio a fine aprile, EFA aveva condotto un sondaggio a campione sulle scadenze in alcuni Paesi europei campione per un primo quadro sulle politiche che garantissero, allora, la continuità della circolazione stradale e che potete leggere –> qui.